Fatturazione elettronica obbligatoria: ipotesi di un “doppio regime” solo per il 2018 per i carburanti da autotrazione

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A partire dal prossimo anno entrerà in vigore l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra i privati B2B e anche B2C. Un “anticipo” di tale novità lo avremo il prossimo 1° luglio 2018 quando scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica per la cessione di benzina o gasolio per autotrazione e per i subappalti nella pubblica amministrazione.

Tale sistema costituisce sicuramente una rivoluzione nell’ambito della fatturazione che determinerà in primo luogo rapporti più trasparenti con l’Agenzia delle Entrate.

La stessa Amministrazione Finanziaria, ha di recente fornito le prime indicazioni operative (Circolare 8/E e Provvedimento del 30 aprile 2018) per i possessori di partita Iva relativamente alla partenza dal prossimo mese di luglio della fatturazione elettronica, in particolare per i carburanti da autotrazione, e poi a partire dal 1° gennaio 2019 per l’obbligo generalizzato di emissione della fattura.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

L’obbligo viene anticipato al 1° luglio 2018, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori da autotrazione, e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. In relazione all’ultimo punto verranno pubblicati ulteriori approfondimenti.

È utile ricordare la recente autorizzazione della Comunità Europea all’introduzione della fatturazione elettronica generalizzata.

Le disposizioni della Legge di Bilancio 2018, che stabiliscono l’obbligo della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, hanno ricevuto l’approvazione europea dopo che lo scorso 27 settembre 2017 l’Italia aveva chiesto una deroga per poter introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti Iva diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese.

Secondo quanto previsto dall’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune Iva, è previsto che uno Stato membro può essere autorizzato a introdurre “misure speciali di deroga alla (…) direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.

Le novità

Tra le novità nell’ambito della fatturazione elettronica, vi è ad esempio la predisposizione di una applicazione dedicata, che secondo l’Amministrazione Finanziaria permette a chi deve emettere la fattura elettronica di acquisire in modo quasi diretto i dati della controparte, oltre all’indirizzo telematico.

In pratica verrà istituito un codice QR di tutte le partite Iva (disponibile in un’area riservata del sito internet) che verrà messo a disposizione dall’Agenzia.

Il sistema in generale è predisposto nell’ottica di semplificare, sburocratizzare gli obblighi e ridurre gli oneri da adempimenti.

Oltre alla citata App vi sono altri sistemi previsti per la emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, in particolare è stata individuata una procedura web e un software da installare sul computer, (strumenti che verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate gratuitamente), ovviamente gli utenti potranno utilizzare anche gli strumenti offerti dalle software house sul mercato. Altre modalità prevedono l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), e i sistemi web service o di invio dati tra terminali (per i quali è previsto un accreditamento preventivo).
Elemento cardine per la generazione e la trasmissione della fattura elettronica è il sistema di interscambio (SDI).

Prima di effettuare l’inoltro del documento elettronico al destinatario, il sistema (SDI) effettua una serie di controlli, con invio di una ricevuta di scarto a chi trasmette nel caso di esito negativo (la fattura si considera non emessa).

In caso contrario, se vengono superati i controlli, al momento della consegna chi ha inviato il documento si vedrà recapitare una notifica di esito positivo.

I tempi di elaborazione da parte del sistema SDI possono variare da pochi minuti fino a cinque giorni, a seconda dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche in particolari periodi dell’anno.

Invio e recapito della fattura

L’invio della fattura elettronica da parte dell’emittente è indipendente dal canale di ricezione scelto dal destinatario, mentre il recapito dipende dalle scelte del cessionario/committente.

Dopo avere predisposto la fattura, il file viene trasmesso al sistema SDI tramite la PEC, o i vari servizi informatici o software messi a disposizione.

Gli attori del processo di trasmissione sono dunque l’emittente o trasmittente, ed il sistema.

Le citate modalità di trasmissione non prevedono una registrazione preventiva al sistema SDI, questa invece è richiesta se l’emittente si avvale del sistema di cooperazione applicativa o di sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocolli ftp. In questi casi la registrazione è necessaria, anche perché permette di impostare le regole tecniche di comunicazione tra le infrastrutture informatiche dell’emittente e quelle del sistema SDI.

Per quanto concerne il recapito al cessionario/committente, questo avviene con le modalità per la trasmissione da parte dell’emittente, e può avvenire quindi attraverso il:

  • sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Per gli ultimi due sistemi di ricezione è necessario l’accreditamento da parte di chi riceve le fatture.

Per individuare su quale canale indirizzare la fattura, il sistema di interscambio verifica la registrazione del ricevente che ha indicato le modalità con cui intende ricevere i documenti, e di fatto viene eletto un indirizzo telematico, (una casella di Pec o un codice destinatario attribuitogli a seguito dell’accreditamento). In questo caso il sistema indirizzerà le fatture e le note di variazione all’indirizzo telematico registrato,  a prescindere da quanto indicato dall’emittente nel campo “codice destinatario”.

Se la fattura non è recapitabile per cause tecniche, perche ad esempio vi è la di casella PEC piena, il documento viene messo a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso il cedente/prestatore deve comunicare al cliente, che l’originale della fattura è disponibile in tale area.

Se invece non viene utilizzato il servizio di registrazione, per consentire allo SDI di recapitare la fattura elettronica, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “Codice Destinatario” fornito dal cessionario committente, valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente.

Se la Pec non è stata comunicata o la fattura è destinata a contribuenti in regime di vantaggio, forfettari, si dovrà compilare il codice convenzionale a sette zeri, e la fattura viene messa a disposizione nella loro area riservata.

La fatturazione elettronica generalizzata coinvolge dunque anche i consumatori finali (B2C), la Legge di Bilancio del 2018 prevede che le fatture nei confronti dei consumatori finali dal 1° gennaio 2019 debbano essere fatte in forma elettronica rispettando le regole imposte dai provvedimenti di attuazione.

Se destinatario è il consumatore finale, oltre al codice convenzionale l’emittente deve compilare il codice fiscale del cessionario/committente.

Il cedente/prestatore dovrà consegnare direttamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura, comunicando inoltre la disponibilità della stessa nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

 Contenuto della fattura

La fattura elettronica deve rispettare per il formato e il contenuto le regole previste per qualsiasi altro tipo di fattura, la differenza riguarda gli elementi necessari per il recapito della stessa.

Sul piano del contenuto la fattura deve avere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 o 21 bis del DPR 633/72, se la fattura è ordinaria, deve contenere il nome e cognome del cliente, il suo indirizzo, il codice fiscale, l’imponibile, l’imposta e l’aliquota.

Tali dati sono obbligatori, anche perché vengono controllati dal sistema di interscambio e in caso di errata valorizzazione la fattura viene scartata.

Cessione carburanti e subappalti PA

L’Agenzia delle Entrate si è occupata anche del debutto in un determinato ambito, della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° luglio.

La circolare n.8 del 30 aprile 2018 limita l’ambito di applicazione della fattura elettronica dal prossimo 1° luglio alla cessione di carburanti destinati per motori usati per l’autotrazione.

Questa prima applicazione non riguarderà quindi la cessione di carburanti per i motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio ecc..

L’altro fronte di applicazione “anticipata” riguarda i subappalti della PA, l’anticipo al 1° luglio oltre che tra titolare del contratto e pubblica amministrazione interessata si applicherà solo nei confronti dei “primi” subappaltatori.

L’appuntamento del 1° luglio probabilmente vedrà un debutto “soft” rispetto a quanto previsto dalla attuale norma, in quanto si sta lavorando (nella commissione speciale al Senato) non ad una vera e propria proroga, ma ad un utilizzo (sempre nello specifico ambito dell’autotrazione) della scheda carburante alternativa alla fattura elettronica, dunque un doppio binario fino alla fine dell’anno.

Tale doppio regime potrebbe risolvere la criticità maggiori per i gestori delle pompe di benzina i quali si troverebbero in assenza di modifiche, a gestire contemporaneamente due sistemi, fattura elettronica per i carburanti per autotrazione, e fattura tradizionale per gli altri tipi di carburante.

Bisognerà aspettare per vedere se si potrà continuare, per questo primo periodo di applicazione della fattura elettronica, ad usare la scheda carburante (senza sanzioni) che come noto consente di accedere alla detrazione dell’Iva e alla deduzione dei costi nella dichiarazione dei redditi.

Il nuovo sistema della fatturazione elettronica potrà comunque essere utilizzato dal primo luglio  da professionisti e imprese, ricordandosi però che in questo caso per ottenere detrazione Iva e deduzione dei costi del carburante bisognerà effettuare il pagamento con strumenti tracciabili diversi dal contante individuati dalle Entrate con il provvedimento del 4 aprile scorso. In particolare sono stati considerati come validi strumenti di pagamento tracciati:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • i pagamenti elettronici (art. 5 D.Lgs. 82/2005), tra i quali, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Giuseppe Moschella

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