Modulo TFR 2: come cambiano le modalità di scelta?

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Grazie al Decreto 22 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, è ora possibile per i dipendenti di poter scegliere di destinare al fondo pensione una percentuale minima di TFR maturato, esprimendone la volontà all’interno del nuovo “Modulo TFR 2”. L’aggiornamento si è reso necessario per allineare i contenuti del predetto modulo alle nuove norme introdotte dalla “Legge sulla concorrenza”, di cui all’art. 8, co. 2, del D.Lgs. n. 252/2005.

Ma come cambiano le modalità di scelta? L’obbligo di compilare il modulo TFR 2 vale per tutti i lavoratori? E se il lavoratore decide di non compilare tale modulo cosa succede? Andiamo quindi in ordine e osserviamo più da vicino tutte le novità introdotte dal Decreto 22 marzo 2018.

Modulo TFR 2: che cos’è?

Innanzitutto, appare doveroso spiegare brevemente che cos’è il modulo TFR 2. In poche parole, si tratta di un modulo che viene fatto firmare al lavoratore all’atto della stipula del contratto di lavoro, affinché possa scegliere come destinare il proprio trattamento di fine rapporto.

Tale importo può essere:

  • mantenuto in azienda, e quindi percepito “generalmente” alla fine del rapporto di lavoro, salvo i casi previsti dalla legge, ovvero;
  • versato tutto o parte del TFR ad un fondo di previdenza complementare, sia qualora è una scelta già fatta in precedenti rapporti di lavoro o è una scelta che si vuole fare adesso.

La manifestazione della preferenza di destinazione del TFR, da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, avviene mediante un apposito modulo denominato “TFR 2”.

Una volta compilato, il modello va datato, firmato e consegnato all’azienda, insieme ad una copia del modulo di adesione al fondo di previdenza complementare se la scelta fosse di destinare ad un Fondo tutto o parte del TFR.

Modulo TFR 2: la novità

La scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto vale esclusivamente per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006.

Le novità riguardano, in particolare, la sezione 1 del modulo, vale a dire i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993. Il riquadro, mediante la scelta di due punti, dispone:

  • che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile”;
  • che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: … %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare …………………………… alla quale il sottoscritto ha aderito in data …./…./….., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile”. A tal fine, è necessario anche allegare copia di adesione al fondo di previdenza complementare.

Modulo TFR 2: cosa rimane invariato?

Rimangono invariate, invece:

  • la sezione 2, che deve essere utilizzato dai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare;
  • e la sezione 3, che deve essere utilizzato dai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare.

Modulo TFR 2: cosa succede se non compilo il Modulo TFR 2?

Nel caso in cui il lavoratore con compili il modulo, possono realizzarsi due situazioni particolari:

  1. mancata compilazione entro sei mesi: l’azienda ha l’obbligo di versare tutto il TFR al fondo di previdenza complementare stabilito dal CCNL o, in mancanza, al fondo gestito dall’INPS;
  2. destinazione del TFR in azienda: la scelta è reversibile, nel senso che in qualsiasi momento si può decidere di versare il TFR ad un fondo. La scelta di versare il TFR ad un fondo è invece irreversibile, nel senso che non si può più decidere di conservare la relativa quota di TFR in azienda.

Daniele Bonaddio

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