Apprendistato: aliquote ridotte anche se non si rispetta il CCNL

Paolo Ballanti 08/05/18
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Il mancato rispetto dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi non inficia l’applicazione dell’aliquota contributiva ridotta per i contratti di apprendistato. Questa l’interpretazione data dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6428 del 6 dicembre 2017 pubblicata il 15 marzo scorso.

La Suprema Corte ha chiarito che le aliquote Inps riconosciute ai datori di lavoro che assumono  lavoratori con contratti di apprendistato, inferiori rispetto a quelle applicate alla generalità dei dipendenti, non hanno natura di “sgravio” bensì sono un ordinario regime di “sottocontribuzione”. Una distinzione non di poco conto, peraltro già chiarita dal Ministero del Lavoro con circolare n. 5/2008.

Da un lato gli sgravi, che operando come deroga rispetto al normale sistema previdenziale, sono legati a tutta una serie di condizioni, basti pensare all’esonero, di recente introduzione, per coloro che assumono giovani a tempo indeterminato: a titolo d’esempio deve trattarsi di aziende che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.

Le stesse devono, altresì, astenersi dal ricorrere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un collega impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica.

Dall’altro lato si segnalano invece tutti quei regimi di “sottocontribuzione” (come definiti dalla citata circolare del Ministero del Lavoro) che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima), territori (zone montane) o specifiche tipologie contrattuali (come è il caso dell’apprendistato), in cui l’abbattimento o la riduzione delle aliquote contributive è interpretata come ipotesi ordinaria (e non di deroga), prescindendo da ulteriori condizioni richieste all’azienda beneficiaria.

Nella sentenza in parola, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un’azienda avverso una cartella esattoriale per il recupero dei contributi Inps non versati per due lavoratori in apprendistato. A fondamento del preteso recupero l’omessa corresponsione delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva di categoria.

L’azienda si era vista respingere il ricorso sia in primo che in secondo grado. In particolare, la Corte d’Appello ha affermato che in virtù della mancata applicazione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo erano venute meno le condizioni richieste dalla legge per la fruizione dei benefici riconosciuti a chi assume apprendisti, consistenti nell’aliquota ridotta.

In particolare, il riferimento normativo citato dal giudice di secondo grado è l’articolo 10 Legge n. 30/2003 con cui si stabilisce che per le imprese artigiane, commerciali e del turismo il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato al rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La Cassazione sottolinea l’erronea motivazione della Corte d’Appello laddove confonde il sistema contributivo ordinario applicato all’apprendistato con “le norme contingenti in materia di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali”. Ciò, secondo i giudici di ultima istanza, determinerebbe l’applicazione di una serie di condizioni specifiche (tra cui il rispetto dei contratti collettivi) contraria allo scopo del dettato normativo: creare un sistema ordinario di aliquote contributive agevolate per gli apprendisti.

Della sentenza affrontata resta il messaggio che in un periodo storico animato da molteplici interventi legislativi volti a incentivare l’assunzione di determinate “fasce deboli” (sopra a tutte giovani e disoccupati) è quanto mai fondamentale aver ben chiara la distinzione tra sgravi e ordinario regime di “sottocontribuzione”, in primis per le conseguenze sanzionatorie che potrebbero scaturirne.

Paolo Ballanti

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