Ristrutturare casa, come funziona il bonus verde per le aree pertinenziali

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Con l’inizio della bella stagione riprendono i lavori di sistemazione e cura dei giardini, e a tal proposito la Legge di bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) per tale tipologia di lavori ha previsto una nuova agevolazione, il Bonus verde, valida (per ora) solamente per il periodo d’imposta 2018 (quindi non è presente nella dichiarazione di quest’anno).

Il nuovo “bonus verde” consiste in una agevolazione sull’Irpef che prevede una detrazione del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Il limite previsto della spesa è di 5mila euro.

Rientrano nelle spese agevolate anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei lavori.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario il possesso o la detenzione dell’immobile dove verranno effettuati gli interventi, sulla base di un titolo idoneo.

La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5mila euro (il limite si riferisce alla singola unità immobiliare ad uso abitativo), di conseguenza il beneficio massimo è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Ambito oggettivo del Bonus Verde

L’agevolazione è rivolta ai lavori sui giardini di immobili già esistenti, sono quindi escluse le abitazioni di nuova costruzione, e le aree verdi di edifici non abitativi.

Le spese agevolate sono quelle sostenute nel 2018 (vale la data del bonifico o il pagamento entro il 31 dicembre) e il recupero avverrà in dieci rate annuali, quindi partire dai modelli 730 e Redditi PF presentati l’anno prossimo con la quota massima annuale di 180 euro.

Già da quest’anno bisognerà tuttavia stare attenti alle azioni necessarie per poter beneficiare della detrazione nella dichiarazione del prossimo anno della detrazione.

Si potrà beneficiare del bonus verde anche per le spese relative agli interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali con lo stesso limite di spesa (fino a 5000 euro) per unità immobiliare ad uso abitativo.

In questo caso il singolo condomino beneficerà della detrazione nel limite della quota a lui imputabile, quota che deve essere stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Al bonus verde si applicano alcune disposizioni previste per la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero degli immobili (articolo 16-bis del Tuir). Nello specifico, se gli interventi agevolati vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione o all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulle quali aree pertinenziali sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all’acquirente, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti.

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

I chiarimenti sul bonus verde

La nuova agevolazione sulla sistemazione del verde è stata oggetto di alcuni chiarimenti in occasione dell’incontro annuale con Telefisco 2018, dove sono state affrontate dagli esperti alcune situazioni proprio relative ai requisiti per beneficiare del nuovo bonus.

Il bonus verde 2018 è una detrazione Irpef (quindi rivolta solo alle persone fisiche) riferita esclusivamente ad immobili a destinazione abitativa, l’agevolazione non opera per il semplice acquisto e collocamento di piante e altri vegetali in vasi non fissi, ma mobili, se ciò non rientra almeno in un intervento straordinario di sistemazione a verde dell’intero giardino o area interessata.

Per come indicato nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2018, si parla di interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere o tipo già esistenti con particolare riguardo a:

  • fornitura e sistemazione di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo,
  • riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l’adeguamento di impianti di irrigazione,
  • lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico.

Gli interventi esclusi dal bonus verde

Sono quindi agevolate le opere che riguardano interventi (ex novo) relativi all’intero giardino o aree interessate, e sono di conseguenza esclusi i lavori di manutenzione ordinaria annuale, ammessi invece quando connessi ad un intervento idoneo al bonus.

Tra le esclusioni, vi sono anche i lavori eseguiti in economia ovvero quando il contribuente acquista direttamente i materiali, caso diverso è invece l’acquisto delle piante in vaso, agevolato solo se tale acquisto è parte di un intervento di radicale trasformazione del giardino.

Non è agevolato ad esempio l’acquisto di un robot privo di impianti fissi, al contrario del caso in cui viene  predisposto un impianto fisso nel contesto di un intervento di realizzazione o radicale trasformazione di un’area verde o di un terrazzo l’agevolazione sarebbe possibile. Anche la realizzazione di un giardino pensile potrà beneficiare della detrazione, quando questa comprenda comunque interventi strutturati non essendo agevolabile l’acquisto di  semplici vasi per il balcone.

Tra gli altri punti chiariti dall’Agenzia, vi è la possibilità di raddoppiare il bonus per interventi sul giardino condominiale e sul giardino privato dei singoli appartamenti, anche nello stesso edificio.

Infine poter usufruire della detrazione, è necessario che i pagamenti siano effettuati attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ovvero come anche specificato dall’Agenzia delle Entrate con assegno, bancomat, carte di credito, bonifici ordinari. Non è necessario il bonifico specifico  previsto per le spese di ristrutturazione.

Normativa relativa al Bonus Verde

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (articolo 1, commi da 12 a 15)

Giuseppe Moschella

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