Illegittima la ricapitalizzazione per salvaguardare i livelli occupazionali

Michele Nico 18/10/17
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Con la sentenza n. 331 del 3 ottobre 2017, il T.A.R. Molise annulla i provvedimenti adottati dalla Regione per aumentare la relativa partecipazione al capitale di una società pubblico-privata che gestisce uno zuccherificio, allo scopo di conservare sia il livello occupazionale, sia un’importante risorsa produttiva al servizio del territorio.

Si tratta di finalità in apparenza ispirate a ragioni di pubblico interesse in quanto volte a promuovere lo sviluppo dell’economia locale a beneficio della collettività, e rispetto alle quali si potrebbe pensare che l’ente goda di ampia discrezionalità nell’esercizio dell’azione amministrativa.

Non è però di questo avviso il tribunale adito dal socio privato della società in parola, che propone ricorso avverso gli atti assunti dalla Regione Molise per “dare disponibilità e mandato alla ricapitalizzazione societaria fino alla ricostituzione del capitale sociale (…) eventualmente anche a titolo totalitario, nel rispetto della normativa vigente e dei principi indicati dalla Corte dei Conti, intervenendo attraverso un’azione combinata di fattori fino alla concorrenza necessaria, con il ricorso alla conversione di parte dei finanziamenti in essere, non inferiore al 50% del totale”.

Un siffatto intervento del socio pubblico, si legge nella sentenza, è in contrasto con l’articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007 che fa divieto alle Pubbliche amministrazioni di procedere alla costituzione o di mantenere partecipazioni che abbiano per oggetto la produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, mentre nel caso di specie la Regione non ha operato alcuna seria ricognizione circa la coerenza tra la partecipazione detenuta e le finalità suddette.

Secondo i giudici, infatti, riconoscere una coincidenza tra gli obiettivi a tutela dell’occupazione e le finalità istituzionali della Regione “significherebbe abilitare gli enti territoriali a finalità generali, come le regioni, a porre in essere tutti i possibili interventi pubblici di salvataggio di realtà produttive locali, determinando nella sostanza, al netto della disciplina sugli aiuti di Stato, un impegno per la finanza pubblica difficilmente sostenibile e certamente contrario alla ratio sottesa all’articolo 3, comma 27, della legge 244/2007 e alla puntuale direzione di rigore finanziario riflessa anche nel nuovo articolo 81 della Costituzione”.

Si noti, per inciso, che nella delibera impugnata la Regione stessa riconosceva che la partecipazione sociale nello zuccherificio ““non rientra, evidentemente, nelle funzioni istituzionali”, ma risponde piuttosto all’esigenza di “controllo a tutela dei valori sociali, economici ed occupazionali”.

Questi obiettivi, sicuramente importanti e giustificati, non possono essere perseguiti dalla Pa mediante lo strumento societario, il cui impiego risulta assoggettato a vincoli di finanza pubblica rigorosi e stringenti.

Di ciò, evidentemente, la Regione non ha tenuto conto, come dimostra il fatto che l’intervento di ricapitalizzazione era stato deliberato nei confronti della società nonostante essa fosse in perdita strutturale e, dunque, in violazione dell’articolo 6, comma 19, del Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, secondo cui è fatto divieto agli enti locali di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

Oggi il quadro normativo di riferimento è il dlgs 175/2016 (testo unico sulle società a partecipazione pubblica), che nell’attuare un riordino della disciplina in materia all’articolo 14, comma 5, riporta testualmente il disposto di cui al suddetto articolo 6, comma 19, mentre all’articolo 4, comma 1, sancisce che “le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Come si può notare, il vincolo delle finalità istituzionali risulta aggravato rispetto all’antecedente articolo 3 della legge 244/2007, dacché nel testo unico si esplicita che la pertinenza dello strumento societario deve sussistere non solo per le società dirette, ma anche per le società indirettamente partecipate dalla Pa.

Di qui l’importante indicazione della sentenza in commento, che mette in luce come la tutela delle finalità produttive e dell’occupazione debbano costituire oggetto di politiche generali per lo sviluppo del territorio, senza mai sconfinare in interventi di ricapitalizzazione per il soccorso finanziario e il salvataggio di singole società private.

Sull’argomento segnaliamo la novità editoriale

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE

Il Testo unico delle società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016 (TUSPP) rappresenta un primo e concreto tentativo del nostro legislatore di costruire un impianto normativo, per quanto possi- bile organico e coordinato, volto al riordino delle disposizioni nazionali ed alla creazione di una disciplina generale in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni: nazionali, regionali e locali. In effetti, il quadro ordinamentale antecedente era la risultante di una sovrapposizione storica di interventi normativi disorganici, frutto di provvedimenti isolati, adottati in epoche successive ed a volte anche per finalità diverse. Tali provvedimenti normativi risultavano spesso tra loro non coordinati né ricondotti ad uniformità nel più ampio alveo delle disposizioni comunitarie. Al TUSPP, quindi, va attribuita l’importanza di avere anche chiarito, per talune materie chiave, i termini del rapporto di specialità (e quindi di derogabilità) della norma pubblici- stica rispetto ai principi del diritto societario comune; a quest’ultimo è comunque riconosciuto, in via generale, la funzione di «chiusura» del sistema giuridico di riferimento. Nel volume, oltre ad analizzare i singoli articoli del T.U. e le temati- che in essi prospettate, sempre attraverso un’ottica di tipo interdisciplinare, atta a traguardare le questioni sia sul piano giuridico-ordinamentale che su quello economico-aziendale, si è dato adeguato spazio alla trattazione di rilevanti argomenti, come l’uso degli indicatori di valutazione del rischio di «crisi aziendale» nelle società «a controllo pubblico». Sempre l’ottica interdisciplinare ha guidato la stesura dei capitoli afferenti alle società in house providing, alle miste in partenariato pubblico privato, alla disamina delle strategie di possibile analisi del portafoglio partecipazioni di un ente pubblico e delle modalità e tecniche di sua razionalizzazione e riassetto, anche mediante l’attuazione di operazioni straordinarie d’azienda; il tutto in coerenza con i nuovi strumenti di programmazione del portafoglio, costituiti dal Piano Operativo di Razionalizzazione ordinario «a scorrimento» e da quello di Ricognizione Straordinaria 2017. Il volume è aggiornato alle disposizioni integrative e modificative di cui al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (c.d. Decreto correttivo al TUSPP), nonché al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici). Giuseppe Bassi Laureato in Economia e Commercio, perfezionato in Scienze giuridiche ed amministrative,  Diritto   commerciale,   Strategie di marketing, Pianificazione economico-finanziaria e tariffaria nel settore idrico e dei rifiuti e Analisi finanziaria di bilancio. Lavora in qualità di funzionario economico-finanziario presso il Comune di Arezzo. È stato cultore di «Programmazione e controllo nelle ammini- strazioni pubbliche» e di «Politiche e strategie aziendali delle aziende pubbliche» presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Bologna, sede di Forlì. È stato componen- te, in qualità  di esperto, della  Commissione «Enti locali» del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. È au- tore di saggi e monografie su servizi pubblici locali e utilities pubbliche.  Fabio Moretti Laureato in Economia e Commercio, in campo aziendalistico ha approfondito le temati- che del marketing, posizionamento strategico e immagine di marca. Lavora in qualità di funzionario economico-finanziario presso il Comune di Arezzo. È autore di saggi e monografie su servizi pubblici locali e utilities pubbliche, di matrice giuridica ed economica.

Giuseppe Bassi – Fabio Moretti | 2017 Maggioli Editore

Michele Nico

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