Equo compenso per avvocati, tutte le novità del ddl Orlando

Via libera dal CdM al ddl proposto dal Ministro della Giustizia

Redazione 16/08/17
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Dopo le novità contenute nel ddl Concorrenza approvato di recente, per gli avvocati si torna a parlare anche di equo compenso. Il 7 agosto scorso è stato discusso dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge messo a punto dal ministro della giustizia, Andrea Orlando, ben 6 mesi fa in collaborazione con il Consiglio nazionale forense. Analizziamo il testo del ddl e le novità in esso contenute.

Equo compenso

Il disegno di legge regolamenta le convenzioni tra gli avvocati iscritti all’albo e le imprese bancarie e assicurative, e quelle aziende che non rientrino nella categoria delle micro o piccole e medie imprese.

Si parla di equo compenso dell’avvocato “quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale”.

Clausole vessatorie

Il disegno di legge targato Orlando stabilisce di sanzionare con la nullità le clausole vessatorie inserite nei contratti di prestazione professionale stipulati, in particolare quelle che prevedono:

  • la possibilità data al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • la possibilità data al cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • la possibilità al cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito;
  • l’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
  • la previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
  • la previsione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura;
  • in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al legale è riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate sono state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
  • in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un’altra con lo stesso cliente, la nuova disciplina sui compensi si applica, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

Determinazione del compenso

Se le clausole  vessatorie sono nulle, secondo il ddl Orlando il contratto rimane valido per il resto, e la nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato

Infine il disegno di legge disciplina la determinazione giudiziale dell’equo compenso, prevedendo che il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri individuati per decreto dal ministero della giustizia.

Redazione

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