Le nuove garanzie sui finanziamenti alle imprese

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Con il Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con Legge 30 giugno 2016, n. 119, il Legislatore ha inteso favorire i finanziamenti alle imprese ed il recupero dei crediti attraverso la previsione di nuovi istituti giuridici, i quali prevedono innovative forme di garanzia del credito finora sconosciute nel nostro ordinamento.

Il pegno non possessorio

Si segnala anzitutto la previsione del c.d. “pegno non possessorio”. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, “gli imprenditori iscritti nel  registro  delle  imprese  possono costituire un pegno non possessorio  per  garantire  i  crediti  loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con  la previsione dell’importo  massimo  garantito,  inerenti  all’esercizio dell’impresa”. Come può evincersi dall’esame della disposizione, la nuova forma di garanzia può essere concessa esclusivamente dagli imprenditori iscritti nel registro delle imprese ed è volta a garantire unicamente i crediti inerenti all’esercizio dell’impresa.

Quanto all’oggetto della garanzia, il 2° comma precisa che il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, ad esclusione dei beni mobili registrati. Tali beni possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili.

La caratteristica inedita dell’istituto in oggetto, che maggiormente lo distingue dal pegno “ordinario” di cui agli articoli 2784 ss., c.c., è la mancanza della consegna del bene oggetto del pegno al soggetto garantito (o ad un terzo designato); in altre parole, il legislatore ha introdotto un’ampia deroga al principio di spossessamento previsto dall’articolo 2786 c.c., a mente del quale “il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa”.

Tuttavia, la nuova previsione è temperata dalla necessità di iscrivere il bene oggetto del pegno non possessorio in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate, denominato “registro dei pegni non possessori”, al fine di garantire l’opportuna pubblicità alla circostanza che il bene è gravato da pegno. Tale pubblicità ha natura costitutiva, dal momento che il pegno si costituisce e “prende grado” (ovvero diviene opponibile ai terzi ed ai beneficiari di pegno di grado successivo) solo a partire dalla sua iscrizione in detto registro.

Il maggior vantaggio del pegno non possessorio, rispetto a quello ordinario, è rappresentato dalla possibilità per il debitore di mantenere la disponibilità del bene oggetto di garanzia: si pensi, ad esempio, al vantaggio di poter concedere pegno su di una macchina industriale, pur continuando ad utilizzarla per l’esercizio dell’impresa.

Inoltre, la legge prevede, “salvo patto contrario”, la possibilità per il debitore di trasformare o alienare il bene impegnato; in tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene  sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia e, quindi, senza che il creditore perda il grado assegnatogli sul pegno.

Il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

Il legislatore, con le disposizioni di cui all’articolo 2 della citata legge, ha inoltre inciso sul Testo Unico Bancario, introducendo l’articolo 48-bis, rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da  trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”.

L’articolo in oggetto prevede la possibilità per l’imprenditore di garantire il finanziamento ottenuto dalla banca (o da altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti al pubblico) attraverso il trasferimento condizionato di un bene immobile. In particolare, le parti possono concordare il trasferimento al soggetto finanziatore della proprietà o di altro diritto reale gravante su un bene immobile, condizionando tale trasferimento all’inadempimento dell’obbligazione restitutoria da parte del debitore.

Da un punto di vista temporale, tale accordo può essere contestuale alla definizione del contratto di finanziamento, oppure può intervenire successivamente, con atto notarile, in sede di modifica delle condizioni contrattuali del finanziamento.

Il comma 5 dell’articolo 2 precisa qual è l’inadempimento rilevante ai fini dell’applicazione della disposizione in esame. Più precisamente, la condizione si verifica quando l’inadempimento si protrae:

  1. a) per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rete, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
  2. b) per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, in caso di rimborso rateale con scadenze superiori al periodo mensile;
  3. c) per oltre sei mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale.

Al ricorrere di uno dei casi appena descritti, il creditore dovrà comunicare al soggetto concedente la garanzia la volontà di avvalersene e, trascorsi sessanta giorni da tale notificazione, avrà la facoltà di adire il Tribunale del luogo in cui l’immobile è sito al fine di ottenere una stima peritale del diritto reale oggetto di garanzia. Il debitore avrà il diritto di ottenere l’eventuale differenza positiva tra il valore di stima dell’immobile e l’ammontare del debito, aumentato delle spese e dei costi di trasferimento.

Da ultimo, con riferimento ai limiti posti a tale forma di garanzia, giova osservare che non possono formare oggetto di trasferimento condizionato gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

Genesis Avvocati

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