Naspi: con l’indennità di disoccupazione si può lavorare

Il sussidio di disoccupazione Naspi può essere erogato anche quando il beneficiario svolge attività lavorative, ma con forti limitazioni.

Redazione 28/06/17
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L’indennità di disoccupazione Naspi può essere percepita anche se si svolge attività lavorativa. La Naspi, o Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è il sussidio mensile concesso dallo Stato dal 2015 ai cittadini che hanno perso il lavoro, ma può essere erogato con limitazioni anche nel caso in cui gli interessati ricominciano a lavorare percependo un reddito basso. Vediamo allora nel dettaglio quali sono i benefici previsti per i disoccupati nel 2017.

Per approfondire, visita la nostra sezione dedicata alla Naspi.

 

Naspi e lavoro subordinato: quando è possibile?

È innanzitutto importante chiarire un punto fondamentale: è possibile usufruire del sussidio Naspi anche se si viene assunti per un contratto di lavoro subordinato.

Ci sono però, come accennato, forti limitazioni. La condizione più importante che bisogna rispettare è che il reddito annuo deve essere inferiore agli 8.000 euro. Il datore di lavoro, inoltre, deve essere diverso da quello con cui si è interrotto il contratto precedente. Infine, il lavoratore deve ricordarsi di comunicare all’Inps la firma del nuovo contratto entro un mese.

Ma non solo: l’importo della Naspi è molto più basso perché viene ridotto dell’80% del reddito di lavoro. Se il reddito da lavoro dipendente, poi, supera gli 8.000 euro annui, il diritto alla Naspi decade completamente. Unica eccezione il contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 6 mesi: in questo caso, e se si superano gli 8.000 euro previsti, la Naspi viene “solo” sospesa fino al termine del contratto.

Naspi: ammesso il lavoro part-time

Situazione del tutto simile per chi è impegnato in un lavoro part-time e percepisca –ancora– un reddito non superiore agli 8.000 euro annui. Anche in questo caso, infatti, il cittadino può beneficiare della Naspi ma l’importo del sussidio viene ridotto dell’80% del reddito. Resta inoltre valido l’obbligo di comunicazione all’Inps del nuovo rapporto di lavoro e della somma percepita.

Vanno poi ovviamente rispettati tutti gli altri requisiti generali di accesso alla Naspi.

Lavoro autonomo possibile solo sotto i 4.800 euro

Va ancora peggio a chi è impegnato in un’attività di lavoro autonomo: tale categoria di cittadini può beneficiare del sussidio Naspi solo se percepisce un reddito annuo pari o inferiore a 4.800 euro. Anche in questo caso il lavoratore deve informare l’Inps dell’inizio della nuova attività, ma si aggiunge un obbligo in più: l’autodichiarazione del reddito ricavato da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo. La Naspi, come per i contratti di lavoro dipendente, sarà comunque ridotta dell’80% del reddito.

È importante notare che il limite dei 4.800 euro si alza fino agli 8.000 euro per i lavoratori parasubordinati.

Come funziona e come si richiede la Naspi?

Ricordiamo che il sussidio Naspi spetta ai cittadini che si trovano in stato di disoccupazione involontaria in seguito alla rescissione del contratto di lavoratore dipendente. I richiedenti devono avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni e almeno 30 giorni di lavoro nell’anno precedente.

L’importo della Naspi varia a seconda del tempo e della retribuzione precedente. Per i primi 4 mesi del sussidio, i beneficiari ricevono un assegno pari al 75% dello stipendio fino ai 1.195 euro al mese, e il 25% della somma in eccesso se lo stipendio era superiore a tale soglia. In totale, la Naspi non può comunque superare i 1.300 euro lordi al mese. Dal quinto mese in poi, inoltre, il sussidio si riduce del 3% per ogni mensilità. Da tenere a mente, infine, che la Naspi può essere erogata per un periodo massimo di 24 mesi.

Ma come si richiede il sussidio? Il lavoratore può presentare domanda telematica all’Inps sul sito internet dell’Istituto, dopo essersi accreditato tramite Pin dispositivo, oppure compilare il modello cartaceo e consegnarlo agli intermediari abilitati. In entrambi i casi, la domanda dovrà essere inviata entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

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