Rottamazione cartelle 2017: le spiegazioni di Equitalia

Redazione 24/03/17
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Equitalia risponde alle domande dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e fornisce chiarimenti riguardo la rottamazione delle cartelle esattoriali. In particolare, l’agente della riscossione si pronuncia in materia di possibile perdita del beneficio, rottamazione dei carichi con rateazione in corso, rottamazione in caso di coobligati solidali e divieto di nuove azioni esecutive.

Disponibili ulteriori informazioni, quindi, per i contribuenti che non hanno ancora deciso se aderire alla rottamazione delle cartelle di Equitalia. Contribuenti che, è ormai certo, avranno a disposizione fino al 21 aprile per inviare le richieste.

Vediamo allora quali sono i chiarimenti di Equitalia e quali informazioni possono essere maggiormente utili.

 

Chi ritira l’adesione può riprendere le rate precedenti?

I quattro quesiti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ai quali Equitalia ha recentemente fornito una risposta rappresentano la terza parte dei chiarimenti richiesti. Il primo di questi quesiti riguarda il ritiro dell’adesione alla rottamazione e il possibile ripristino delle rate precedenti.

Equitalia ha specificato che, in caso di mancato pagamento o tardivo versamento della prima rata di luglio 2017 (o dell’unica rata se il pagamento non è dilazionato), la rottamazione non produce alcun effetto per il contribuente. Quest’ultimo potrà quindi riprendere il pagamento delle eventuali rate concesse prima del 24 ottobre 2016.

Chi è decaduto dalla rateazione può accedere alla rottamazione?

Particolarmente interessante il chiarimento riguardo il secondo quesito dell’Ordine: il contribuente che decade dalla rateazione di alcuni debiti dopo la data del 24 ottobre 2016 e quindi deve rinunciare alla rottamazione può poi richiederla in un secondo momento?

La risposta di Equitalia alla proposta dell’Ordine è positiva. Chi è decaduto dalla rateazione concessa in precedenza dopo il 24 ottobre può inviare a Equitalia una espressa rinuncia all’istanza di definizione agevolata (se l’ha già richiesta), pagare entro il 31 marzo 2017 tutte le rate scadute e successivamente ripresentare domanda di adesione alla rottamazione. La possibilità, dunque, c’è; bisogna però affrettarsi nei prossimi giorni a pagare le rate scadute.

Come funziona la rottamazione in caso di coobligazione?

Equitalia ha fornito chiarimenti anche in merito alla coobligazione solidale, ossia di quei carichi pendenti riferibili a due distinte cartelle di pagamento emesse nei confronti di due “coobligati”. In sostanza: un singolo avviso di accertamento, due contribuenti in debito. Come bisogna comportarsi nel caso in cui solo uno dei coobligati richieda l’adesione alla rottamazione?

Ebbene, in questo caso la definizione agevolata ha effetti su tutti i coobligati. Questo sia per quanto riguarda la cancellazione delle sanzioni non più dovute, sia per ciò che concerne l’interruzione delle attività esecutive e cautelari.

Quando parte il divieto di azioni esecutive?

Molto importante anche il chiarimento di Equitalia riguardo il divieto di nuove azioni esecutive e la sospensione di quelle già in essere. L’agente della riscossione ha confermato che il divieto opera per tutte quelle procedure che, alla data di presentazione della domanda di adesione, non si trovino già “in stato avanzato“, e ha chiarito che si può parlare di stato avanzato quando:

  • si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti;
  • siano presenti pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex art. 48-bis o 28-tre già notificate;
  • siano presenti pignoramenti ex art. 72 e 72-bis relativi a stipendi, fitti e pigioni per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato.

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