Iva: reverse charge generalizzato oltre i 10mila euro?

Redazione 24/03/17
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Novità in arrivo in ambito Iva: la Commissione Europea ha presentato una proposta per generalizzare il meccanismo del reverse charge (o “inversione contabile“) alle cessioni di beni e servizi di importo superiore ai 10mila euro in tutti i settori economici.

La proposta, se accettata, si applicherà agli Stati membri che presentano maggiori problemi di evasione Iva fino al 30 giugno 2022. Il meccanismo non sarà obbligatorio ma a richiesta, e gli Stati che ne beneficeranno dovranno introdurre obblighi di comunicazione elettronica più efficaci.

Vediamo allora in cosa consiste la proposta e cosa potrebbe cambiare.

Che cos’è il reverse charge e come funziona?

Prima di tutto, chiariamo che cos’è il meccanismo del reverse charge dell’Iva.

L’inversione contabile è un particolare sistema di applicazione dell’Iva che prevede che l’obbligo dell’imposizione fiscale passi dal venditore all’acquirente. In sostanza, con il reverse charge il venditore emette fattura senza addebitare l’Iva e indica che l’operazione è soggetta a inversione contabile (con la seguente scrittura in partita doppia: “Credito verso compratore per cessione di beni/prestazione di servizi“). L’acquirente integra quindi la fattura ricevuta indicando l’aliquota Iva relativa al tipo di operazione fatturata.

A differenza del venditore, dunque, con il meccanismo del reverse charge l’acquirente registra due operazioni, una per l’acquisto del bene o del servizio e una per l’autofattura dell’Iva.

Sia il venditore sia l’acquirente, è importante notare, devono essere soggetti passivi Iva. Il regime non è quindi applicabile, ad esempio, tra un’azienda e un cittadino privo di partita Iva.

In arrivo il reverse charge generalizzato in tutti i settori?

La proposta dell’Unione Europea COM (2016) 811 dunque, presentata per la prima volta il 21 dicembre scorso, prevede che l’inversione contabile sia generalizzata a tutte le transazioni interne degli Stati membri di importo superiore ai 10mila euro. La misura, se approvata, sarà temporanea e funzionerà in delega al regolare meccanismo Iva fino al 30 giugno 2022.

L’applicazione generale del reverse charge servirebbe a contrastare il fenomeno sempre più incontrollato dell’evasione Iva e interverrebbe in aiuto dei Paesi ad alto rischio che ne facessero richiesta. Questi Paesi dovranno però presentare un tax gap Iva 2014 superiore di almeno 5 punti percentuali alla media europea e un livello di frodi carosello superiore al 25% del tax gap.

Inoltre, le Nazioni che faranno richiesta del reverse charge generalizzato dovranno attestare che le altre misure di controllo non si sono rivelate sufficienti a contrastare gli illeciti e impegnarsi a mettere in atto obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica.

A che settori si applica il reverse charge oggi?

L’inversione contabile in Italia è disciplinata dall’art. 17, commi 5 e 6, del DPR 633/1972 (cosiddetto “Decreto Iva“). Oggi, il reverse charge si applica ai seguenti ambiti di applicazione:

  • cessioni imponibili di oro da investimento e cessioni di materiale d’oro;
  • cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiore a 325 millesimi;
  • prestazioni di servizi nel settore edile da soggetti subappaltatori;
  • cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;
  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile;
  • cessioni di personal computer e loro accessori;
  • cessioni di materiali direttamente provenienti da cave e miniere.

DECRETO FISCALE 2017

Il 24 novembre 2016 è stato definitivamente convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 193 del 22/10/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (cd. Decreto fiscale 2017). Il provvedimento introduce importanti novità sulla riscossione delle entrate locali (soppressione di Equitalia, rottamazione del ruoli, ecc.) e in materia di comunicazioni IVA. L’e-book fornisce una prima lettura delle norme di maggior interesse per gli Enti Pubblici.

Giuseppe Debenedetto – Vincenzo Giannotti | 2016 Maggioli Editore

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