Cartelle esattoriali: quando sono illegittime?

Redazione 15/02/17
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Le cartelle di pagamento inviate ai contribuenti a mezzo posta elettronica certificata (Pec) sono valide? La questione è oggetto di ampia discussione, e la risposta a tale domanda potrebbe avere effetti molto importanti per migliaia di contribuenti.

L’orientamento che sta recentemente emergendo dai tribunali è che le cartelle inviate tramite allegato in PDF non hanno valore. E questo nonostante in teoria le cartelle esattoriali possano viaggiare tramite Pec.

Vediamo insieme allora cosa prevede la legge.

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Le cartelle esattoriali possono essere inviate via Pec?

La possibilità di notifica della cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata è prevista sin dall’Art. 38 del Decreto-Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010.

Il Decreto legislativo n. 159/2015, poi, ha previsto che a partire dal 1° giugno 2016 la notifica della cartella di Equitalia a società, professionisti e imprese individuali deve avvenire esclusivamente tramite Pec. Per i privati, invece, la notifica tramite posta elettronica o a mezzo cartaceo continua a essere una scelta discrezionale dell’Ente.

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La legittimità del “documento informatico”

In linea teorica, dunque, le cartelle esattoriali possono e in alcuni casi devono essere notificate via Pec.

Ma le leggi non sono molto chiare sul punto. Non viene espressamente stabilito, infatti, come debba essere materialmente compilato il messaggio di posta elettronica. Sappiamo solo con certezza che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) attribuisce il titolo di valido “documento informatico” solo agli atti che presentano una firma digitale e sono quindi univoci e immodificabili.

Il file PDF della cartella non ha valore

Ed è proprio qui che nascono i dubbi più gravi. Solitamente, infatti, Equitalia invia le proprie cartelle tramite Pec allegandole al messaggio di posta elettronica come documento in PDF.

Ma il file PDF, per sua natura, non può avere quelle caratteristiche essenziali di univocità e immodificabilità richieste dal Codice dell’Amministrazione Digitale. La cartella sotto forma di file allegato in PDF non è quindi un valido documento informatico: dunque, pur viaggiando su un mezzo (la Pec) di per sé legittimo, non ha valore.

Il giudizio della Commissione Tributaria

Numerose decisioni delle varie Commissioni Tributarie hanno, negli ultimi mesi, ribadito l’illegittimità della cartella in PDF.

Da ultima, la Commissione Tributaria Provinciale di Savona si è espressa solo pochi giorni fa in favore di una società che aveva contestato la notifica di Equitalia arrivata via Pec e in formato PDF. La CTP ha rilevato che il file in questione costituisce una semplice scansione della cartella, e quindi un documento non ufficiale paragonabile a una normale fotocopia.

Secondo il tribunale il documento non ha quindi nessun valore.

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