Atti osceni in luogo pubblico: reato depenalizzato

Redazione 07/09/16
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Commettere atti osceni in luogo pubblico non è più reato; nemmeno se l’accusato commette atti osceni su stesso in strada mentre passano studentesse universitarie.

Ad affermarlo la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 36867 del 6 settembre 2016, con la quale ha annullato la condanna penale, inflitta in appello, nei confronti di un 70enne di Catania.

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Commettere atti osceni in luogo pubblico non è più reato: la decisione della Cassazione

L’accusato dell’atto era stato condannato dal Tribunale di Catania e poi dalla relativa Corte d’appello per il reato previsto dall’art. 527 del Codice penale: “aveva estratto il proprio membro e si era masturbato” al passaggio di alcune studentesse nei pressi della cittadella universitaria.

La pena era di 3 mesi di reclusione, convertiti in 3.420 euro di multa.

L’uomo accusato, a seguito delle 2 condanne, si era rivolto alla Corte di Cassazione adducendo una “particolare tenuità del fatto” frutto di un “comportamento del tutto occasionale” e compiuto in “condizioni di ridotta visibilità”.

Nel merito alle attenuanti richieste dall’uomo, la Suprema Corte non ha risposto stabilendo direttamente l’annullamento della sentenza della Corte d’appello in quanto il fatto contestato non costituisce più reato.

Nelle motivazioni della Corte si legge che “la sentenza impugnata in parte qua va annullata senza rinvio” per “l’intervenuta abolitio criminis del reato di atti osceni, che sostituisce alle sanzioni penali semplici sanzioni amministrative.

L’applicazione del decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, intervenuto a modificare l’art. 527 del Codice penale, vale anche per le violazioni commesse prima della rispettiva entrata in vigore. Ne consegue che, secondo l’ordinamento vigente, l’uomo non è considerato colpevole di alcun reato e sarà quindi costretto soltanto a pagare una multa.

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Atti osceni in luogo pubblico: come è cambiata la legge

Fino a pochi mesi fa, gli atti osceni in luogo pubblico erano considerati un reato dal Codice penale (art. 527); ora, il D.Lgs. n. 8/2016 è intervenuto a modificando tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, rendendo di fatto gli atti osceni un comportamento punibile con una semplice sanzione amministrativa compresa tra  5mila e 30mila euro.

Atti osceni commessi in presenza di minori

Al contrario, l’atto osceno “commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori”, se da ciò deriva il pericolo  che essi vi assistano, rimane un reato punibile con reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi.

La questione, però, continuerà a far discutere, complici anche l’intrinseca vaghezza del concetto di “atti osceni” e il mutevole comune senso del pudore.

A non essere più perseguibili penalmente saranno anche comportamenti come il rapporto sessuale in luogo pubblico, la denudazione e la minzione all’angolo della strada.

Redazione

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