Bonus Ristrutturazioni 2016: cosa cambia per unioni civili e coppie di fatto

Redazione 11/08/16
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Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2016, n. 64/E “Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 16-bis del TUIR – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio”, è stato stabilito che le detrazioni fiscali al 50% per le ristrutturazioni (BONUS RISTRUTTURAZIONI) e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spettano anche al convivente di fatto.

Leggi qui la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Detrazioni IRPEF: per chi

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Sono proprio le spese per i lavori di ristrutturazione edilizia sostenute dal convivente more uxorio a poter sfruttare le detrazioni IRPEF. In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

Cosa cambia per le unioni civili

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Anche per quanto riguarda le detrazioni 50% per le ristrutturazioni, le unioni civili hanno valore giuridico. “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Grazie alla legge 20 maggio 2016, n. 76 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, il quadro normativo di riferimento è cambiato. E cambia anche, ampliandosi, il raggio d’azione della detrazione 50% per le ristrutturazioni.

La legge in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.

Risulta insita nella convivenza stessa la disponibilità dell’immobile da parte del convivente, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale. L’Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori.

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