Canone Rai non dovuto? Ecco il modello per chiedere il rimborso

Redazione 04/08/16
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L’Agenzia delle Entrate ha reso note nuove istruzioni circa le modalità con cui i contribuenti possono richiedere il rimborso del canone Rai già pagato (ma non dovuto) con l’addebito sulle bollette elettriche.

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Canone Rai non dovuto: come ottenere il rimborso

Le Entrate, con il menzionato provvedimento, chiariscono come i contribuenti abbiano la possibilità, fin da ora, di inoltrare la domanda di rimborso, sia con raccomandata allo Sportello Abbonamenti TV dell’Agenzia stessa, sia in via telematica, a partire dal 15 settembre 2016, in quanto l’applicazione web appositamente dedicata è ancora in fase di rodaggio .

Il modello per chiedere il rimborso

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E’ stato creato dall’Agenzia delle Entrate un modello appositamente riservato alla richiesta di rimborso del canone Rai addebitato in bolletta e non dovuto.

Tale modello, approvato con le adeguate istruzioni per richiedere appunto il rimborso del canone tv, è a disposizione sui siti web delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it.

I requisiti per chiedere il rimborso

Possono fare domanda di rimborso del canone Rai indebitamente addebitato in fattura elettrica, tutti gli utenti che abbiano, sia personalmente che mediante un altro componente della rispettiva famiglia anagrafica, i requisiti di esenzione, anche per effetto di convenzioni internazionali. Allo stesso modo devono aver presentato la relativa dichiarazione sostitutiva.

Si ricorda, poi, che tutti i soggetti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro sono ritenuti esenti dal pagamento.

L’istanza di rimborso la si può presentare anche nel caso in cui il canone Rai sia stato pagato, sia tramite addebito sulle bollette elettriche sia con differenti modalità. La richiesta di rimborso, infatti, si considera valida quando il contribuente ha versato il canone tv addebitato nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta pagato anche mediante addebito sulle fatture attinenti ad un’utenza elettrica intestata ad altro membro della famiglia anagrafica.

L’istanza di rimborso, per quanto riguarda quest’ultimo caso, è ammissibile anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere l’esenzione sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già versa il canone Rai mediante la rispettiva fornitura elettrica.

Per quanto riguarda il canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto, il rimborso può essere richiesto anche da un erede.

Infine, la richiesta può essere effettuata anche nel caso in cui il soggetto richiedente abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della televisione sia da parte propria che dei componenti della rispettiva famiglia anagrafica.

Come presentare la domanda di rimborso

I contribuenti che possiedono almeno uno dei requisiti sopra menzionati, possono inviare la domanda di rimborso, allegando una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Se, invece, si decide di optare per l’invio in modalità telematica, mediante l’app che sarà disponibile dal 15 settembre 2016 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si dovranno utilizzare le credenziali dei servizi telematici.

Sono ammesse anche le domande inviate prima della pubblicazione del provvedimento delle Entrate menzionato, a patto che rechino tutti i dati utili ai fini della verifica dei presupposti del rimborso.

Entro quanto deve essere fatto il rimborso?

I presupposti dell’istanza di rimborso vengono verificati dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.

Sono, poi, le imprese elettriche ad effettuare il rimborso accreditandolo sulla prima fattura utile, oppure con diverse modalità, in ogni caso l’effettiva erogazione deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dal momento in cui le stesse imprese elettriche ricevono tutte le informazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, necessarie all’attuazione del rimborso.

Qualora, poi, il rimborso da parte delle imprese elettriche non dovesse andare a buon fine, lo stesso verrà direttamente erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Redazione

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