IMU e TASI 2016, Trivelle: perché le Piattaforme non devono più pagare

Redazione 07/06/16
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di Saverio Cinieri

Non è dovuta l’IMU e la TASI sulle piattaforme petrolifere, almeno fino a quando resteranno in vigore le attuali norme secondo cui un immobile per potere essere assoggettato ai due tributi deve essere iscritto al catasto edilizio urbano.

E’ quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risoluzione n. 3/DF del 1° giugno 2016.

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IMU-TASI piattaforme petrolifere: come affrontare il problema

La questione trae spunto da una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 618 del 24 febbraio 2016) che invece aveva ritenuto le piattaforme petrolifere assoggettabili ad Ici nonostante fossero collocate in mare.

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In particolare, nella suddetta sentenza era stato affermato che “Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella cat. D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale – industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura.

In mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D. L. 11 luglio 1992, n. 33, art. 6, comma 3″, cioè in base al valore “costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento che risulta dalle scritture contabili”.

Sulla scia di tale pronuncia, nove comuni dislocati sulla costa Adriatica e in Sicilia hanno emenato una serie di atti impositivi che hanno fatto partire gli avvisi di accertamento reclamando il pagamento dell’Ici prima e dell’Imu poi.

Successivamente, sulla questione concernente l’assoggettamento all’IMU delle piattaforme petrolifere il Governo ha risposto all’interrogazione n. 5-08070 del 2016 in cui è stato chiesto se, alla luce della predetta sentenza e della normativa vigente, le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all’imposta.

In tale occasione, è stato precisato che per quanto attiene l’assoggettabilità a IMU e ICI delle stesse, considerato anche che la sentenza di cui trattasi è di recente emanazione, sarà compito degli Uffici tecnici dell’Amministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo un’eventuale soluzione normativa.

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La pronuncia del Ministero

Facendo seguito a tutto ciò, Assomarineria ha chiesto di conoscere il parere del Ministero in merito all’applicabilità dell’IMU alle piattaforme petrolifere a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Tali disposizioni hanno infatti introdotto nuovi criteri per l’individuazione della rendita catastale dei fabbricati iscrivibili nei gruppi catastali D ed E.

L’Associazione, nel quesito posto al MEF, ha espresso la convinzione che le piattaforme petrolifere onnicomprensivamente considerate, quali complessi unitari e inscindibili univocamente caratterizzanti il ciclo produttivo riconnesso all’attività estrattiva degli idrocarburi, sono ricomprese nella nozione legislativa di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, recata dal citato art. 1, comma 21 della Legge n. 208/2015, e che tale caratteristica comporti l’esclusione dalla stima catastale delle piattaforme stesse.

In risposta alla richiesta di chiarimenti, il MEF ha emanato la risoluzione n. 3/DF, ponendo, per prima cosa, l’attenzione sul comma 21 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016, il quale prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Partendo da tale presupposto, il MEF precisa che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali, a partire dal 2016, sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita di cui al citato comma 21 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Tuttavia, nella risoluzione viene ricordato che, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano il sistema catastale (art. 1 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652), i cespiti in argomento non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto, poiché è “l’Istituto idrografico della Marina” e non “l’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali” di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, l’Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani.

In definitiva, allo stato attuale, non è possibile applicare l’IMU e la TASI sulle piattaforme.

Per applicare i criteri di calcolo del valore contabile (e quindi assoggettare ad imposta le predette costruzioni) occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire:

  • da un lato il censimento delle piattaforme (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario;
  • dall’altro, l’ampliamento del presupposto impositivo dell’IMU e della TASI.

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