Centri per l’Impiego: come funziona il sistema degli incentivi economici al personale?

Luigi Oliveri 30/03/16
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Gli articoli 21, comma 13, e 22, comma 5, dedicati al rafforzamento dei meccanismi di condizionalità dei lavoratori percettori di benefici o sospesi, introducono una specifica forma di incentivazione per i dipendenti dei centri per l’impiego, conseguente all’adozione dei provvedimenti di decurtazione progressiva dei benefici assegnati ai percettori.

PER APPROFONDIRE SI CONSIGLIA IL SEGUENTE VOLUME:

Jobs Act: I Nuovi Ammortizzatori Sociali

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prosegue la fase di applicazione del Jobs Act, per quanto riguarda le novità in tema di ammortizzatori sociali.Questo nuovissimo volume “Speciale Jobs Act” passa in rassegna i più recenti strumenti di politica passiva di sostegno al lavoro, ovvero la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’indennità Dis-Coll e prosegue con un breve excursus sull’Assegno di disoccupazione (ASDI) – collegato alla perdita involontaria dell’occupazione, soffermandosi sul ruolo degli operatori (Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro).Il testo analizza inoltre il programma di avviamento al lavoro giovanile, denominato Garanzia Giovani.PAOLO STERN Consulente del Lavoro a Roma. È Partner dello studio Stern – Zanin & Avvocati Associati e socio fondatore di Stern – Zanin Servizi d’Impresa srl. Esperto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso Università pubbliche e private.Gianna Elena De Filippis Collaboratrice presso studio legale e di consulenza del lavoro in Roma; Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, con tesi di laurea in Diritto del Lavoro, “Il lavoro occasionale accessorio come strumento di emersione del lavoro sommerso”, relatore Prof. Giampiero Proia. Esperta in Diritto del Lavoro e Contrattualistica. Vincitrice del Premio nazionale di studio Massimo D’Antona presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la miglior tesi di laurea in diritto del lavoro. Articolista per l’editoriale giuridico www.professionegiustizia.it; socia della Fondazione Prof. Massimo D’Antona (ONLUS), presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per attività di studio e ricerca.Francesco Russo Abilitato alla professione di Consulente del Lavoro. È collaboratore dal 2010 di Stern – Zanin Servizi d’Impresa srl. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre”. Esperto in payroll, è anche articolista per Pianeta Lavoro e Tributi.Lorenzo Sagulo Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Stern – Zanin nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di diritto del lavoro e previdenza sociale.Sara Salvatori è Dottore Magistrale in Politiche Pubbliche e Segretario presso la Commissione di certificazione dei contratti dell’Università degli Studi Roma Tre. E’ titolare di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Il procedimento di certificazione dei contratti di lavoro: caratteristiche ed effetti”. Nell’anno 2012 è stata titolare di una borsa di studio dal titolo “Indagine sui fabbisogni formativi e professionali nel settore della somministrazione nella prospettiva di una strategia di uscita dalla crisi” e ha partecipato nel 2013 all’Osservatorio sui modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza (SGSL) nel settore dei servizi ambientali. 

Gianna Elena De Filippis – Francesco Russo Lorenzo | 2015 Maggioli Editore

La formula utilizzata dal legislatore in entrambi i casi è la seguente: “L’INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l’impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l’impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi”.

L’intento del legislatore è chiaro, ma risulta complessa la concreta applicazione dell’istituto regolato, sotto una serie di aspetti, che si analizzano di seguito.

Periodicità. Le somme da destinare agli incentivi in oggetto potranno entrare nella materiale disponibilità degli enti (vedremo di seguito quali) con estrema lentezza.

La norma incarica l’Inps di provvedere “annualmente” a versare quanto risparmiato a seguito delle decurtazioni o cancellazioni dei benefici. Ovvio che, dovendo le cose filare lisce, l’Inps effettuerà questi versamenti, se relativi all’anno x, nell’anno x+1. Non è possibile sapere quando esattamente il versamento sarebbe effettuato: difficile immaginare, comunque, che le operazioni di conteggio e trasferimento delle risorse possano avvenire entro il primo trimestre dell’anno.

La conclusione che si può trarre è, comunque, molto chiara: le somme incentivanti potrebbero affluire verso l’amministrazione destinataria molti mesi dopo la chiusura dell’annualità gestionale, nel corso della quale sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori per i percettori ed i lavoratori sospesi che non abbiano adempiuto alle obbligazioni connesse alla condizionalità.

Destinatari. Secondo le disposizioni in esame, l’Inps effettuerà i versamenti a beneficio:

  1. a) delle regioni e province autonome;
  2. b) cui facciano capo i centri per l’impiego che abbiano adottato i provvedimenti sanzionatori.

Quello che emerge con chiarezza è che l’Inps adempie al precetto normativo, trasferendo le risorse a regioni e province autonome.

L’adempimento dell’Inps, tuttavia, risulta tutt’altro che semplice. I centri per l’impiego in Italia sono 566: occorre un sistema che ne tracci la loro pertinenza territoriale alle regioni e province autonome, in modo tale che l’Inps possa distribuire le risorse tra esse.

Questa semplice osservazione induce a ritenere che i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei percettori e dei sospesi dovrebbero essere veicolati attraverso un sistema informativo, capace di tracciare in modo automatico la pertinenza territoriale del centro per l’impiego, organizzando automaticamente l’attività dell’Inps. Non è, tuttavia, nota l’esistenza, oggi, di un simile sistema, imprescindibile per consentire la concreta attuazione del sistema.

Beneficiari. In ogni caso, se è chiaro che l’Inps debba trasferire le risorse a regioni e province autonome, meno chiaro è chi sia il concreto beneficiario.

In apparenza, la risposta è semplice: il centro per l’impiego (il sistema informatico di cui sopra, quindi, oltre a rilevare la pertinenza territoriale dei provvedimenti, dovrebbe anche tracciare il Cpi “autore” dell’istruttoria).

Tuttavia, i centri per l’impiego non sono amministrazioni, ma uffici, ripartizioni organizzative delle amministrazioni competenti a svolgere le funzioni connesse alle politiche attive per il lavoro. Sono, poi, queste amministrazioni che hanno il compito di utilizzare le risorse dell’Inps, allo scopo di destinarle agli incentivi.

Nella fase attuale, si è in una confusione estrema. Nelle regioni che abbiano stabilito, per effetto della riforma delle province, di riordinare le funzioni inerenti le politiche attive per il lavoro acquisendole nelle proprie competenze, i centri per l’impiego sono uffici regionali a tutti gli effetti, sicchè destinatario e beneficiario delle somme trasferite dall’Inps coincidono: saranno le regioni a curare, nel rispetto delle disposizioni contrattuali collettive e decentrate, le modalità concrete per erogare gli incentivi.

Nelle regioni che, al contrario, abbiano confermato (anche solo provvisoriamente) la titolarità delle funzioni alle province, i beneficiari sono queste ultime.

In questo caso, il quadro si complica non poco. Le regioni, infatti, dovrebbero trasferire alle province le risorse a loro volta acquisite dall’Inps, tenendo conto della ripartizione territoriale dei centri per l’impiego nell’ambito delle stesse province. Ma, sarebbe ciascuna provincia, e non la regione, a dover poi materialmente definire le modalità operative per poi assegnare gli incentivi ai propri dipendenti, in applicazione dei propri contratti collettivi decentrati e, soprattutto, dei propri sistemi di valutazione.

In casi come questo, si evidenzierebbe l’opportunità che regioni e province stipulino specifiche convenzioni, finalizzate a fissare un sistema univoco di gestione dei trasferimenti Inps, partendo dall’inevitabile qualificazione di essi come risorse con specifico vincolo di destinazione, per giungere alla determinazione di un sistema di indicatori del risultato univoco e valido per tutti, anche per consentire l’inevitabile benchmarcking tra i vari centri per l’impiego.

Le complicazioni operative sottese a queste operazioni sono, come si nota, notevoli, il che fa propendere per l’opportunità che le regioni decidano celermente di acquisire direttamente le funzioni relative alle politiche attive per il lavoro, senza più lasciarle alle province, così da avere margini di manovra più agili e semplici e, soprattutto, la possibilità di assicurare una gestione unitaria e coerente.

Oggetto dell’incentivo. La normativa non tragga in inganno. L’incentivazione, il “premio” a i dipendenti dei centri per l’impiego non spetterà a misura del numero dei provvedimenti sanzionatori adottati. Questi saranno considerati solo per quantificare l’ammontare del trasferimento Inps.

Le disposizioni normative in commento chiariscono che tale trasferimento costituirà uno specifico fondo, da utilizzare in “strumenti di incentivazione del personale connessi al ragiungimento di particolari obiettivi”.

Quindi, il plafond derivante dall’attività ordinaria di sanzione dei percettori e sospesi che non rispettino gli obblighi posti dalle regole di condizionalità fissate dagli articoli 21 e 22 del d.lgs 150/2015, servirà per finanziare specifici obiettivi di qualità dell’attività degli uffici.

Le risorse ricavate dal contrasto all’inadempimento alla condizionalità, allora, non saranno assegnate in modo corrispondente ai provvedimenti sanzionatori, ma finanzieranno specifici progetti finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi, che saranno fissati dall’ente presso il quale i centri per l’impiego opereranno.

Natura del finanziamento Inps. La norma pone, allora, il problema di individuare la natura giuridica degli incentivi in oggetto. Per comprenderlo, occorre fare riferimento alla disciplina della contrattazione nazionale collettiva del comparto regioni-enti locali e, in particolare, all’articolo 15, comma 1, lettera k) del Ccnl 1.4.1999, trattandosi di “risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”.

In particolare, si tratta di risorse afferenti alla parte variabile del fondo delle risorse decentrate, in quanto non vi è alcuna certezza né sul “se” potranno essere acquisite, né sul “quanto”, sulla loro specifica entità.

Questa constatazione, evidenzia che l’utilizzo concreto delle risorse previste dalle norme in commento si mostra molto complesso e farraginoso.

Si è visto che l’ente datore di lavoro (regioni o province, senza voler affrontare qui il tema del possibile subentro dell’Anpal come titolare dei centri per l’impiego) è chiamato a predisporre un sistema di valutazione specificamente destinato alla gestione degli incentivi in argomento, fissando obiettivi ed indicatori che permettano la valutazione dei dipendenti e la successiva assegnazione del premio per il risultato, se conseguito.

Poiché si tratta di risorse variabili, tuttavia, l’ente datore potrà materialmente innescare il processo incentivante, finalizzato all’assegnazione di premi economici, non prima di aver avuto certezza dell’acquisizione del trasferimento delle risorse da parte dell’Inps. Queste confluiranno nel bilancio e nelle risorse variabili del fondo, con specifico vincolo di destinazione ad incentivare i progetti e gli obiettivi dei centri per l’impiego.

Nulla vieta che tali risorse possano essere utilizzate per incrementare il plafond del fondo delle risorse decentrate già destinato ai servizi per l’impiego.

Problemi gestionali. E’, comunque, opportuno che regioni, province (o Anpal) non attendano il trasferimento dell’Inps per aggiornare i propri sistemi di valutazione alle previsioni del d.lgs 150/2015 e si dotino subito di uno specifico strumento di fissazione e valutazione dei “particolari obiettivi” di cui parlano le norme in commento.

Detti obiettivi particolari possono, infatti, comunque essere incentivati con le ordinarie risorse del fondo decentrato, alle quali possono aggiungersi (come detto sopra) quelle provenienti dall’Inps.

Ciò che conta è che gli obiettivi siano fissati ad inizio anno, i dipendenti ne siano informati ed il sistema di valutazione risulti funzionante.

Trattandosi di incentivazione al risultato, in ogni caso le risorse potrebbero essere assegnate ai dipendenti l’anno successivo a quello nel quale si è programmata l’attività, in esito al processo di valutazione. Se al momento della valutazione e dell’erogazione del premio il fondo sarà stato impinguato dal trasferimento dell’Inps, l’ammontare risulterà adeguato in misura corrispondente.

Laddove l’incentivo risultasse, invece, connesso a progetti a loro volta specificamente volti ad utilizzare esclusivamente il trasferimento Inps, è evidente che i premi potranno essere erogati solo una volta che l’ente datore abbia acquisito le risorse dall’Istituto.

La riforma della contabilità operata col d.lgs 118/2011 rende particolarmente delicate tutte le operazioni in esame. Occorre ricordare che il principio contabile 4/2, punto 5.2 dispone che “Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili”. Quindi, una volta pervenuto il trasferimento proveniente dall’Inps occorre impegnare la spesa, imputandola all’anno successivo, sulla base della stipulazione del contratto collettivo decentrato, da stipulare entro l’anno precedente.

Assegnazione degli incentivi. Le amministrazioni-datori di lavoro erogheranno gli incentivi ai singoli dipendenti, applicando gli strumenti di valutazione del personale adottati, nel rispetto delle regole vigenti della contrattazione collettiva nazionale di comparto e decentrata.

 

 

Luigi Oliveri

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