Certificazione Unica 2016: ultimo giorno per la consegna. Come fare per affrettarsi

Redazione 29/02/16
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Anche quest’anno cade oggi, 29 febbraio (dal momento che il 28 febbraio era domenica), il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare, a lavoratori dipendenti ed autonomi, la certificazione unica (CU) contenente i dati riguardanti i redditi erogati, le ritenute operate e l’inquadramento contributivo del rapporto lavorativo.

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CERTIFICAZIONE UNICA 2016: COSA PREVEDE? QUANDO CONSEGNARLA?

Dal 2016 la certificazione unica contiene nuovi dati, tra cui anche quelli riguardanti il coniuge e i familiari a carico del dipendente.

Come anticipato sopra, anche per il 2016 non cambia la data entro la quale il sostituto d’imposta è tenuto a consegnare la certificazione unica a lavoratori dipendenti ed autonomi verso i quali ha operato le ritenute d’imposta.

Entro oggi, infatti, 29 febbraio chi non ha ancora adempiuto all’obbligo di certificazione nei confronti dei soggetti sostituiti dovrà affrettarsi. Entro il 7 marzo prossimo, poi, dovrà adempiere al medesimo obbligo, per via telematica, nei confronti però dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, che la data del 28 febbraio del periodo d’imposta consecutivo a quello cui fanno riferimento i redditi certificati rappresenta un termine generico di riferimento: sul datore di lavoro, difatti, pesa comunque l’obbligo della consegna della certificazione, in qualsiasi momento dell’anno, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente qualora vi sia la cessazione del rapporto di lavoro.

CERTIFICAZIONE UNICA 2016: QUALI SONO LE MODALITA’ DI CONSEGNA?

E’ soltanto in modalità telematica che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica, a meno che non intervenga specifica richiesta contraria da parte del sostituito.

Gli altri datori di lavoro, invece, devono effettuare la consegna della CU nelle seguenti modalità:

– cartacea, a mezzo raccomandata o a mani;

– elettronica, a mezzo e-mail: qui, però, il sostituto attrae su di sé l’onere di accertare che la medesima entri concretamente nella materiale disponibilità del sostituito. Attenzione, però, in quanto la modalità di consegna telematica, in ogni caso, è vietata se la certificazione è rilasciata agli eredi del sostituto deceduto.

Se nel corso del 2015, il sostituto d’imposta ha già provveduto a rilasciare una certificazione attinente ai suddetti redditi erogati, precedentemente all’approvazione della certificazione unica 2016, lo stesso è tenuto a rilasciare una nuova certificazione sul modello 2016, includente anche i dati già certificati.

Allo stesso modo, la certificazione unica 2016 può essere adoperata anche ai fini di certificare i dati relativi all’anno 2016 sino all’approvazione di una nuova certificazione.

CERTIFICAZIONE UNICA 2016: CHI E’ OBBLIGATO ALL’ADEMPIMENTO?

Oltre ai sostituti d’imposta sono tenuti a provvedere all’adempimento anche:

1) le Amministrazioni dello Stato che hanno effettuato ritenute alla fonte sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del Decreto n. 600 del 1973;

2) i soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, ex INPDAP e/o INAIL, e/o che nel periodo d’imposta 2014 hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali dovuti all’INPS o premi assicurativi dovuti all’INAIL.

CERTIFICAZIONE UNICA 2016: LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO

Il modello di certificazione unica, da inviare all’Agenzia delle Entrate e consegnare al dipendente, comprende i dati fiscali e previdenziali concernenti le certificazioni lavoro dipendente, assimilati e da assistenza fiscale oltre alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Spetta ai sostituti d’imposta poter suddividere il flusso telematico inoltrando, insieme al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati in maniera separata rispetto alle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In merito alle novità contenute quest’anno nel modello si segnalano:

1) l’inserimento delle somme pagate dalle imprese per i lavori socialmente utili con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute IRPEF effettuate, in aggiunta all’indicazione delle addizionali regionali IRPEF e di quelle complessive ancora sospese e delle ritenute operate e sospese;

2) la sezione per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti il coniuge e i familiari a carico del dipendente. Nello specifico, il codice fiscale del coniuge va riportato anche se non a carico, mentre per gli altri familiari, sempre se a carico, va segnalato il codice fiscale e il numero dei mesi a carico. Nell’ultimo rigo, infine, viene riservato spazio anche per la casella attinente alle famiglie numerose, la quale deve essere barrata dal sostituto che deve indicarne la relativa percentuale di detrazione spettante;

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3) la sezione relativa alla trasmissione dei dati dei contributi versati ai dipendenti ad enti previdenziali diversi dall’INPS;

4) la casella 477 riservata all’esposizione delle somme liquidate in busta paga per chi ha fatto richiesta della liquidazione mensilizzata del Trattamento di Fine Rapporto (QUIR);

5) i campi specifici per la gestione delle somme residue delle deduzioni che spettano in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certificazioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.

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