Cartella Esattoriale: come compilare il nuovo modello. Le novità

Redazione 22/02/16
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Il 19 febbraio scorso, con apposito provvedimento (n. 27036), è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate il nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli avvertenza riguardanti i ruoli emessi dalla stessa Agenzia.

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L’opera di restyling del modello è stata motivata dall’esigenza di poter assicurare una migliore fruibilità del contenuto informativo al fine di garantire anche maggiore trasparenza e chiarezza al contribuente.

Si ricorda che l’adozione del nuovo modello è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2016 per i ruoli consegnati dall’Agenzia delle Entrate agli agenti della riscossione.

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CARTELLA DI PAGAMENTO 2016: COME E’ CAMBIATA?

– Vita più facile per i contribuenti

Tra le principali modifiche si annuncia l’introduzione di un’unica sezione riguardante le differenziate modalità di pagamento degli importi a ruolo.

In merito ai fogli avvertenza, invece, tra le novità emerge la cancellazione dei precedenti richiami alla vecchia normativa che obbligava il contribuente a presentare, in via preliminare rispetto all’impugnazione, l’istanza di reclamo/mediazione.

Quello che è stato fatto, in sintesi, è quindi un intervento di razionalizzazione delle indicazioni che sono utili al contribuente al fine di assolvere il debito raccogliendo nella stessa sezione, denominata “Dove e come pagare”, tutte le informazioni attinenti alle varie modalità di pagamento , prima riportate in due sezioni differenti.

Inoltre, è stata fatta un’opera di adeguamento della terminologia concernente le somme spettanti all’Agente della riscossione utilizzando l’espressione “oneri di riscossione” al posto della parola “compensi” tenendo conto della revisione del sistema di remunerazione del servizio di riscossione disposto con il Dlgs 159/2015.

– Come cambia l’istituto del reclamo/mediazione

La modifica delle avvertenze riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate è stata, invece, resa necessaria in quanto sono intervenute le variazioni normative in materia di contenzioso tributario, introdotte dal Dlgs 156/2015, oltre all’intervenuto cambiamento dell’assetto organizzativo dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, per effetto della riformulazione dell’art. 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 che regolamenta l’istituto del reclamo-mediazione, è stata ribattezzata la sezione “Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso”, trasformata in “Presentazione del ricorso”.

Inoltre, come anticipato sopra, è stato tolto ogni riferimento alla precedente disciplina che imponeva al contribuente di presentare, in via preliminare, un’istanza di reclamo-mediazione. Tenendo conto della nuova previsione normativa, dunque, per le controversie che hanno un valore non superiore a 20mila euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale genera anche gli effetti di un reclamo e può comprendere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’importo della pretesa.

Adeguamento in arrivo anche per quanto riguarda il riferimento al limite di valore della controversia per la costituzione in giudizio senza l’assistenza tecnica di un difensore, che è stato alzato da 2.582,28 euro a 3mila.

Il foglio Avvertenze riguardante i ruoli emessi dagli Uffici provinciali-Territorio, inoltre, si ricorda che è stato cambiato per tutti gli uffici, fatta eccezione per quelli di Roma, Milano, Napoli e Torino i quali, avendo mantenuto una struttura autonoma, possono continuare a seguire le disposizioni istruzioni approvate nel 2013 con provvedimento, ovviamente aggiornate.

 

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