Certificazione Unica 2016: come va compilata? Entro quando presentarla?

Redazione 10/02/16
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La nuova Certificazione Unica 2016 (CU), che è andata a sostituire il Cud, in sostanza non fa che anticipare il modello 770, dal momento che risulta obbligatorio l’inserimento di tutti i dati del lavoratore, dal TFR all’assistenza fiscale, dai familiari a carico alla previdenza complementare.

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NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2016: COME VA COMPILATA?

1) Dati relativi all’assistenza fiscale

Innanzitutto vanno indicati, tra i dati che concernono l’assistenza fiscale, i seguenti:

1.1. punti da 51 a 153: dati relativi all’assistenza fiscale 730/2015 del lavoratore;

1.2. punti da 161 a 167: dati relativi all’assistenza fiscale sospesa;

1.3. punti da 261 a 333: importi riferiti all’assistenza fiscale 730/2015 del coniuge.

2) Bonus IRPEF da 80 euro

La fruizione del cosiddetto Bonus Renzi, appunto il Bonus IRPEF da 80 euro mensili, va inserita nella nuova CU 2016 rispettando le seguenti modalità:

2.1. in primis, il datore è tenuto ad indicare se il bonus è stato erogato (totalmente o in parte), se non è stato erogato o recuperato;

2.2. va poi indicato se è stato recuperata parte del bonus IRPEF riconosciuto: la somma va specificata nel punto 394;

2.3. infine, bisogna indicare se sono sussistiti precedenti rapporti lavorativi: vanno riportati i relativi dati nei campi compresi da 395 a 397, mentre nel campo 399 va indicato il codice fiscale del precedente sostituto.

3) Dati relativi alla previdenza complementare

Il datore di lavoro è tenuto anche a riportare i dati concernenti l’adesione del lavoratore alla previdenza complementare, e all’eventuale conferimento del TFR ad un fondo. Vanno compilati, nello specifico:

3.1. i campi relativi ai contributi dedotti o non dedotti dal reddito;

3.2. i punti relativi al TFR destinato al fondo e la relativa data di iscrizione;

3.3. i contributi relativi ai lavoratori di prima occupazione e quelli riferiti ai familiari a carico;

3.4. i dati identificativi del fondo complementare, in particolare, nei punti 425, 426, e 427 è necessario riportare il codice fiscale del fondo o dei fondi presso cui è stata versata la contribuzione.

4) Dati relativi al TFR in busta paga

I dati che concenono la Quir, ossia il TFR in busta paga, vanno indicati nei punti 1 o 2 della sezione Dati fiscali, dal momento che la liquidazione mensile del trattamento risulta assoggettata a tassazione ordinaria. La quota integrativa va anche riportata al punto 477 (appunto quota TFR) all’interni della sezione ‘Altri dati’.

5) Dati relativi all’eventuale cambio del datore di lavoro

Nel caso in cui i dipendenti cambino il datore di lavoro, vanno riportati specifici dati sula base delle diverse casistiche, e nello specifico:

5.1. se il cambio avviene senza interrompere il rapporto di lavoro, va rilasciata un’unica CU contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti nell’anno 2015: in questa circostanza, qualora il sostituto cedente non risulta estinto, questi sarà tenuto a barrare la casella del punto 572;

5.2. se il cambio è avvenuto con interruzione del rapporto lavorativo e successiva riassunzione, vanno rilasciate 2 CU: la prima sino al momento dell’interruzione del rapporto, la seconda riferita ai redditi erogati in seguito;

5.3. se il cambio è avvenuto con estinzione del sostituto d’imposta e prosecuzione dell’attività da parte di un altro datore di lavoro, va indicato nel punto 571 il codice fiscale del sostituto estinto, qualora risulti lui stesso ad avere effettuato le operazioni di conguaglio.

6) Dati relativi ai familiari a carico

Con attinenza ai familiari a carico del lavoratore, è necessario indicare nella nuova CU 2016, e rispettivamente nei righi compresi da 1 a 10:

6.1. il grado di parentela;

6.2. il codice fiscale;

6.3. il numero dei mesi a carico;

6.4. la presenza di figli di età inferiore ai tre anni;

6.5. la percentuale di detrazione spettante;

6.6. la presenza di detrazione per famiglie numerose;

6.7. il codice fiscale del coniuge (anche se non a carico).

7) Dati relativi ad altri Enti previdenziali

Relativamente alla contribuzione devoluta ad Enti diversi dall’INPS e dall’ex INPDAP, è necessario riportare i seguenti dati:

7.1. nei punti compresi da 49 a 56, i dati identificativi dell’ente e dell’azienda, congiuntamente a contributi ed imponibile;

7.2. nel punto 57 va attestato l’importo totale dei contributi effettivamente versati durante l’anno;

7.3. nel punto 58, va specificata la sussistenza di eventuali versamenti di altri contributi obbligatori, indicando al punto 59 il relativo importo.

8) Dati INAIL

Nella nuova CU 2016 vanno, inoltre, riportati  i dati attinenti all’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non con riferimento esclusivo ai dipendenti ma anche ai tirocinanti, ai collaboratori e ai soci non artigiani, oltre alle restanti categorie particolari. I punti da riempire vanno 71 al 76; qualora, però, il lavoratore abbia ricoperto durante l’anno due diverse posizioni, è necessario compilare ulteriori righi.

9) Dati relativi a TFR, rapporto di lavoro, suddivisione degli accantonamenti

In aggiunta agli usuali dati sul TFR, dal 2016 vanno compilati anche i campi concernenti il rapporto di lavoro, la suddivisione degli accantonamenti precedenti e successivi al 2000 e i dati riepilogativi. Nello specifico:

9.1. dal punto 801 al punto 813 devono essere esposti il Tfr e le altre somme con le relative ritenute;

9.2. dal punto 814 al punto 819 devono essere esposti i dati relativi al rapporto di lavoro;

9.3. dal punto 820 al punto 834 vanno esposte le altre indennità;

9.4. dal campo 835 al campo 873 vanno esposti gli accantonamenti precedenti e successivi al 2000;

9.5. negli ultimi righi ci vanno, infine, sia le prestazioni in forma capitale che il riepilogo dei dati.

10) Dati relative al pignoramento

Gli importi erogati ai creditori del lavoratore, successivamente al pignoramento presso terzi, vanno riportati secondo le seguenti modalità:

10.1. nei punti 101 e 105 bisogna indicare il codice fiscale del debitore principale;

10.2. nei campi 102 e 106 vanno riportate le somme erogate;

10.3. nei punti 103 e 107 va segnalato l’importo delle ritenute effettuate a titolo d’acconto del 20%;

10.4. nei campi 104 e 108 vanno, infine essere barrate le caselle, nel caso di ritenuta non operata.

NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2016: QUAL E’ LA SCADENZA?

La scadenza prevista ai fini della presentazione del modello non è quella del 770, la quale, di norma, cade il 31 luglio, e viene costantemente prorogata a metà settembre, cadendo invece il 7 marzo.

In realtà, le scadenze della CU 2016 sono 2:

a) 29 febbraio: per la consegna della CU sintetica al lavoratore;

b) 7 marzo: per la trasmissione della CU completa all’Agenzia delle Entrate.

MODELLO 770/2016: QUAL E’ LA SCADENZA?

La presentazione del modello 770, invece, di cui rimangono solo i prospetti concernenti i pagamenti delle ritenute e alle compensazioni ST, SV, SX, SY, ha come termine di scadenza il 1° agosto 2016.

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L’istituto del ravvedimento operoso non è certo nuovo ma forse ai più non completamente conosciuto e debitamente utilizzato, soprattutto da quei contribuenti che si accorgono di aver commesso errori ed omissioni in ambito fiscale.Le regole dettate dal mondo del fisco nell’ultimo decennio sono diventate sempre più complesse, le scadenze sia afferenti agli adempimenti dichiarativi che a quelli di liquidazione e versamento dei tributi spesso si accavallano. Sempre più spesso ciò ha reso difficoltoso per il contribuente orientarsi tra scadenze originarie, proroghe, soppressioni di adempimenti, reintroduzioni di adempimenti soppressi, modifiche legislative ed altro.La riforma introdotta dalla Legge di Stabilità non opera solo ampliando la platea degli atti che ne possono beneficiare, allungando i tempi per l’adesione, ma instaura un rapporto completamente diverso tra contribuente e Agenzia delle entrate, incentrato sul confronto e sullo scambio di informazioni tra amministrazione e contribuente.Nasce quindi la “Tax compliance” finalizzata a contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e a favorire l’adempimento spontaneo del contribuente, prevista nella fattispecie dalla Legge di Stabilità 2015 all’articolo 1 commi da 634, 635 e 636.Tale nuova modalità di comunicazione quindi favorirà il contribuente non doloso che potrà quindi più facilmente rimediare ai propri errori consentendo l’emersione dei comportamenti fraudolenti da parte dei contribuenti che volontariamente, non quindi per impossibilità o per errore involontario, non ottempera ai propri obblighi fiscali. I contribuenti saranno per esempio informati sui dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, così da favorirne un controllo e l’eventuale integrazione o correzione.L’Agenzia delle entrate comunicherà per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso per ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizioni.In quest’ottica di collaborazione e di migliore comunicazione tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate si colloca anche lo strumento della nuova “Certificazione unica” che prevede il nuovo obbligo dell’invio telematico delle certificazioni dei compensi assoggettati a ritenute d’acconto e del “730 telematico precompilato”.È comunque importante tener presente anche l’attuale situazione economica in cui versano molti contribuenti, contesto nel quale spesso l’Istituto del ravvedimento operoso consente, pur dilazionando i pagamenti e con la corresponsione di sanzioni e interessi, il rispetto degli adempimenti fiscali a carico degli stessi contribuenti. Questo nostro percorso, partendo dall’analisi delle motivazioni storiche del ravvedimento operoso, esaminerà le importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 all’art. 44, 1, comma 637 e seguenti.

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