Mediazione: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo a chi spetta attivarla?

Redazione 10/12/15
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In caso di opposizione al decreto ingiuntivo quale parte processuale è tenuta ad attivare la mediazione?

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A fare finalmente chiarezza è intervenuta, lo scorso 3 Dicembre, la Corte di Cassazione che ha stabilito come, a seguito della decisione del giudice sulla domanda di esecutività del decreto, spetta al debitore opponente (e non al creditore opposto) avviare il tentativo di mediazione.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, infatti, è proprio il debitore opponente ad avere l’interesse ad avviare il giudizio di opposizione e, conseguentemente, anche l’iter di mediazione. Qualora dovesse venire meno l’assolvimento di tale onere, il decreto ingiuntivo diventa definitivo.

Prima della sentenza della Cassazione, sulla questione, in caso di silenzio del giudice nella rispettiva ordinanza, sussistevano dubbi su quale dovesse essere il soggetto su cui far pesare l’onere di avviare il procedimento di mediazione, se la parte opponente o viceversa quella opposta, con sorti differenti del decreto ingiuntivo.

Nelle situazioni di mancato avvio della mediazione, gli stessi giudici erano discordi nel sostenere, alcuni, che il decreto ingiuntivo oggetto della contestazione dovesse acquistare efficacia esecutiva e autorità di giudicato (per omessa mediazione dell’opponente), mentre altri , che la mancata procedibilità investisse anche il decreto ingiuntivo (per omessa mediazione da parte dell’opposto).

Pronunciandosi, la Cassazione, ha stabilito che la norma che prevede la condizione di procedibilità va interpretata alla luce del principio del ragionevole processo, oltre che dell’efficienza processuale: ne consegue che l’ordinamento normativo punta a rendere il processo “l’ultima possibilità” dopo che le altre strade sono risultate precluse.

Si deduce pertanto che l’onere per l’avviamento della mediazione deve essere a carico del soggetto che ha il potere di iniziare il processo. Un onere che spetta al debitore-opponente, in quanto appunto titolare dell’interesse ad introdurre il giudizio di merito; con la conseguenza che, come detto, in caso di mancato ottemperamento all’obbligo imposto dalla legge e dal giudice, scatterà l’improcedibilità dell’opposizione e verranno consolidati gli effetti del decreto ingiuntivo.

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Savio Daniela | 2015 17×24

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