Promessa di matrimonio: perché il mancato sposo deve risarcire le spese

Rosalba Vitale 27/11/15
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Con la sentenza n. 20889/15, la Cassazione ha confermato le sentenze emesse dal Tribunale di Prato e dalla Corte di Appello di Firenze concernente la mancata dimostrazione dell’ esistenza di un giustificato motivo di rifiuto del convenuto ad addivenire al matrimonio.

Il caso di specie, riguardava due giovani che dopo aver intrattenuto una relazione di 11 anni decidevano di comune accordo di convolare a nozze con relativa pubblicazione.

Infatti, a fronte di tale impegno la futura sposa sosteneva spese per lavori di ristrutturazione sull’ immobile del convenuto, per l’acquisto dei mobili nonché spese per l’abito da sposa.

Il convenuto una settimana prima rifiutava di contrarre matrimonio motivando la propria condotta nell’ aver scoperto la frequentazione dell’ ex fidanzata con un collega di lavoro.

Pertanto, impugnava la sentenza di Appello e proponeva ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione, nonché violazione degli artt. 81, 116, 2697, 2735 c.c.

Giova ricordare che agli artt. 80 e 81 c.c. si disciplina la promessa di matrimonio solenne e semplice.

La prima si presenta nella forma di scrittura privata o con la richiesta di pubblicazione di matrimonio secondo le modalità previste dall’art. 93 c.c. con la conseguenza che obbliga chi rifiuta il matrimonio oltre alla restituzione dei doni anche a risarcire all’altra parte il danno per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa, salvo prova contraria proponendo domanda entro un anno dal giorno del rifiuto.

La seconda in forma libera prevede che il promittente possa chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, proponendo domanda entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio o della morte di uno dei promittenti.

Da un’ attenta disamina i giudici di legittimità osservarono che: “il totale degli esporsi sostenuti dalla ex fidanzata si collocavano tutti in epoca prossima al matrimonio evidenziando quindi il loro nesso eziologico con il matrimonio stesso.

Pertanto nel caso di specie, correttamente la Corte d’ Appello ha ritenuto risarcibili le spese provate dall’ ex fidanzata relative sia all’ abito da sposa e sia degli arredi e dei lavori di ristrutturazione effettuati nella casa del futuro sposo scelta quale casa coniugale”.

Ne consegue che il mancato sposo dovrà risarcire anche le spese di giudizio di legittimità.

Rosalba Vitale

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