Contenzioso tributario: novità approvate sulle spese di giudizio

Redazione 24/09/15
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Si approssima ai precetti di processo civile il processo tributario, con specifico riguardo alle spese processuali, in caso di soccombenza nella causa. Diventerà, dunque, la regola la condanna alle spese per chi perde, mentre diventerà l’eccezione la compensazione, presunta solo per i casi più gravi, dietro espressa motivazione.  Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità della riforma del contenzioso tributario appena approvata dal Governo in materia di spese del giudizio.

Nel caso in cui, poi, la parte dovesse rifiutare senza giustificato motivo la proposta di conciliazione della controparte e, all’esito della causa, anche se vincitrice, dovesse vedersi riconosciuta dal giudice la pretesa in misura però inferiore rispetto a quanto avanzato nell’accordo transattivo, sarà tenuta ugualmente a pagare le spese processuali. Si tratta della sanzione applicata per aver voluto proseguire una causa non comunque più necessaria, trovando dall’altra parte un accoglimento alle rispettive pretese.  C

In pratica si ribadisce il principio basilare del processo tributario, vale a dire “chi perde paga”. Se prima, però, si ricorreva ampiamente alla compensazione delle spese, anche senza fornire specificate motivazioni, oggi la compensazione delle spese è ammessa soltanto in due casi:

  1.  soccombenza reciproca: vale a dire quando il giudice non accoglie o accoglie solo parzialmente le richieste di entrambe le parti processuali;
  2. gravi ed eccezionali motivazioni che devono essere espressamente spiegate,  pena la nullità della sentenza.

Nell’ambito del processo civile, invece, la recente riforma ha optato per tipizzare le cause di compensazione delle spese, togliendo ogni margine discrezionale da parte del magistrato e quindi l’ammissione delle “gravi ed eccezionali ragioni” a giustificare la compensazione. La compensazione delle spese in una causa civile ora può intervenire soltanto in precise circostanze:

  1. soccombenza reciproca: vale a dire quando il giudice rigetta totalmente o parzialmente le richieste di entrambe le parti;
  2. novità della questione trattata;
  3. variazione della giurisprudenza con riguardo alle questioni oggetto del giudizio.

La nuova regola, sulle spese di giudizio, è molto specifica e le circoscrive a: contributo unificato, onorari e diritti del difensore, spese generali ed esborsi sostenuti, contributi previdenziali e imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti. Onde scoraggiare, infine, prolungamenti di cause inutili, in caso di mancato accoglimento di una proposta di conciliazione, senza giustificato motivo e qualora vi siano le effettive condizioni per un accordo favorevole per ambedue le parti, con la modifica le spese processuali verranno addebitate dal Giudice alla parte che non ha accettato l’accordo.

Le spese del processo saranno poi interamente addebitate alla parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione nel caso in cui la sentenza riconosca in misura inferiore le pretese della parte, rispetto al contenuto dell’accordo avanzato. Se invece la conciliazione viene conclusa, le spese del processo saranno compensate.

Redazione

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