Novità in materia di mediazione civile e commerciale

Rosalba Vitale 18/06/15
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L’ istituto della mediazione rappresenta uno dei pilastri della riforma del processo civile, nato con lo scopo di deflazionare il sistema giudiziario italiano dal carico degli arretrati.

Una materia in evoluzione è stata oggetto di due importanti novità.

Una con l’ ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia il 18.05.2015 è stata disposto che: “l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura di mediazione a carico della Banca opposta e avvisando entrambe le parti che, per l’effetto, l’esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori – sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti”.

Dal tenore letterale dell’ ordinanza si evince che è invalidato il procedimento in assenza delle parti anche se presenti i loro avvocati.

Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 comma 1 e comma 2 fa riferimento esclusivo alla funzione di assistenza del difensore, presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione.

In mancanza di tale dualità possono derivare conseguenze sia sul regolamento delle spese del giudizio fino ad influire sulla stessa procedibilità della domanda giudiziale;

Un’altra novità concerne i termini canonici di 3 mesi per concludere la mediazione previsto dal decreto del fare.

Il Tribunale di Roma, sez. VIII Civile, con sentenza 22 ottobre 2014 al riguardo stabiliva che: “ il termine di 3 mesi non può essere considerato come condizione di validità dell’accordo: nel senso che, se la mediazione viene raggiunta dopo tale limite essa è ugualmente valida e non può essere annullata o rimessa in discussione”.

Con ciò il Legislatore puntualizza che il termine di 3 mesi costituisce condizione di procedibilità dell’ azione giudiziaria, prima del quale non può essere iniziata la causa in tribunale.

Rosalba Vitale

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