Responsabilità di cose in custodia

Rosalba Vitale 04/05/15
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L’ art. 2051 c.c. disciplina le cose in custodia stabilendo che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Il dettato normativo si pone in stretta relazione con i principi costituzionali e del codice civile.

– Art. 2 cost.: ” La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

– Art. 32 cost.: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

– l’art. 40 c.p. : ‘’nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipenda l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione (…)’’.

– l’art. 41 co.2 c.p.: ‘’Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento (…)’’.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. n. 2660/2013).

In definitiva, la responsabilità è esclusa tutte le volte che si dimostri che il danno si sia verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura del cosa.

Nel caso di specie, la vedova di un idraulico citava in giudizio il proprietario e l’ inquilino per richiedere il risarcimento dei danni per il decesso del marito che era rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre eseguiva lavori idraulici all’ interno dell’ immobile.

La Corte di Appello ritenne che dell’incidente dovessero rispondere sia i proprietari che il conduttore in relazione alla rispettiva custodia dell’ impianto elettrico e dello scaldabagno escludendo il caso fortuito nel comportamento imprudente della vittima.

I soccombenti proponevano ricorso in Cassazione che con sentenza n. 7699 depositata il 16 aprile 2015 ha rilevato che l’assenza di un impianto di messa a terra o di un salvavita generale ha concorso a provocare l’ infortunio, che se fosse stato presente avrebbe neutralizzato il pericolo derivato dallo scaldabagno.

Altresì aggiunge l’ espressione che : «la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prevista dall’articolo 2051 c.c. prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e prescinde altresì dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa richiedendosi esclusivamente un nesso di causalità fra la cosa e l’evento dannoso, che è escluso solo dal fortuito, ossia da un fatto idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l’evento» (Cass., n. 8229/2010).

In tal senso anche la sentenza n. 17733 del 27 giugno 2008 che stabiliva in tema di locazione, il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e la custodia, delle strutture murarie e degli impianti, su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (e art. 2053 c.c.), dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti. Relativamente, invece, alle altre parti ed accessori del bene locato, la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 c.c., grava soltanto sul conduttore medesimo.

Rosalba Vitale

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