A seguito della pubblicazione della risposta al quesito posto dal Sig. Filiberto M. di Livorno, circa il ricevimento di una cartella esattoriale, reperibile al seguente link https://www.leggioggi.it/2015/04/08/quando-si-riceve-cartella-esattoriale/, appare doveroso rispondere alla replica del Sig. Gerardo Spira il quale ha lasciato un commento al termine della risposta.
Riportiamo il commento per chiarezza. |
8 aprile 2015 alle 18:58
Ma prima non va verificata la legittimità del procedimento amministrativo che ha portato alla formazione del ruolo? Non va accertato se il responsabile del procedimento aveva la qualifica idonea per aprire la fase di formazione secondo quanto contestato dall’ultima decisione della Corte costituzionale? Non va accertato se il procedimento di formazione della cartella da parte di Equitalia sia stato disposto, secondo legge, da figura professionale idonea e responsabile oppure dobbiamo accettare ciò che viene disposto come oro colato? Il fisco, come tutte le istituzioni dello Stato devono essere garanti delle procedure nei confronti del cittadino e non agire con azioni messe in discussioni dalla Suprema Corte Costituzionale e dalla Stessa corte di Cassazione come spesso leggiamo. Nelle comunicazioni e negli avvisi non viene dato atto di tutto ciò, per cui il cittadino resta esposto a tutti i possibili dubbi.
Gent.mo Sig. Spira,
nel ringraziarla per le precisazioni, la Redazione ha deciso di proseguire la prevista serie di quesiti sulle cartelle esattoriali rispondendo ai suoi quesiti, molto ben posti e pertinenti.
Pertanto, riprendendo in contemporanea sia il quesito del Sig. Filiberto che le precisazioni fornite dal Sig. Spira, illustriamo ora quanto segue.
Si è detto nel quesito posto dal Sig. Filiberto che al momento del ricevimento della cartella occorre procedere con un controllo sulla pretesa avanzata dall’Ente creditore.
Si è anche detto, nel breve paragrafo intitolato “Non è detto che la pretesa sia da pagare“ che occorre verificare preventivamente il contenuto della pretesa al fine di non procedere ad inutili e non dovuti pagamenti, con ciò intendendo che il Sig. Filiberto, magari non in grado di comprendere da solo, se la pretesa è dovuta o meno, si sarebbe rivolto a persona esperta, la quale avrebbe senz’altro condotto le dovute indagini circa:
- 1. la pretesa in senso stretto (il debito è da pagare o meno),
- 2. la formazione della cartella esattoriale (concetto questo un po’ più complicato e che volutamente si è tralasciato).
Tuttavia si è deciso in tale sede di approfondire ora, grazie ai quesiti del Sig. Spira l’aspetto formale della cartella esattoriale e la procedura della sua formazione, al fine di fornire ai Sigg.ri Lettori un quadro più completo di cosa li aspetta quando si vedono recapitare una cartella esattoriale.
Per essere maggiormente chiari illustriamo i passaggi che seguono.
Si è detto nella risposta al precedente quesito che:
La fase precedente al ricevimento della cartella esattoriale è quella dove l’Ente creditore (agenzia delle entrate, comune, ente previdenziale ecc…) in prima persona richiede al cittadino il pagamento di somme “teoricamente “ dovute, ciò comporta che in prima battuta gli uffici appena elencati inviino al soggetto interessato una raccomandata (sempre) al fine di riscuotere ciò che non è stato corrisposto alla scadenza originaria (la somma è in questo caso cumulata di sanzioni ed interessi).
Non è detto che la pretesa sia da pagare
E importante sapere che NON E’ DETTO che il debito sia sempre da versare, ciò per una serie di ragioni, la più ricorrente delle quali è l’avvenuto pagamento del debito in maniera spontanea da parte del cittadino e ignorato da parte dell’Amministrazione Finanziaria (non volutamente ma per le motivazioni più svariate).
Per meglio chiarire: i motivi per cui una cartella non è a volte da versare si dividono in due principali categorie:
- Motivi connessi al tributo oggetto della cartella esattoriale (perché in questo caso il debito è stato pagato e occorre solo produrre le pezze giustificative del pagamento).
- Motivi formali il cui ricorrere rende nulla la cartella esattoriale
Concentriamoci ora sui vizi formali.
La cartella di pagamento può essere annullata, per intero o parzialmente, dal giudice tributario, qualora sia affetta da nullità.
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Comunque il vizio più contestato in una cartella esattoriale, è il difetto di notifica. La legge, infatti, impone al soggetto notificatore di rispettare determinate formalità prima di consegnare l’atto emesso dall’Agente della riscossione.
Ad esempio, la notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale può determinare l’inesistenza giuridica della notifica, come anche l’illeggibilità della relata della cartella di pagamento priva di idonea sottoscrizione dell’Agente della riscossione.
Cause di ricorso ai fini dell’annullamento della cartella in materia di notifica possono essere:
l’inesistenza giuridica della notifica per posta della cartella di pagamento in virtù della palese violazione e falsa applicazione dell’art 26, d.p.r. n. 602/73;
l’assenza della prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento e dichiarare la nullità dell’atto per violazione e falsa applicazione dell’art 26, d.p.r. n. 602/73;
l’illeggibilità della relata della cartella di pagamento priva di idonea sottoscrizione e della data di notifica; procedura di notifica effettuata in spregio al contenuto dell’art. 148 c.p.c. e dichiarare l’ inesistenza della notificazione e conseguente nullità dell’atto esecutivo;
il mancato rispetto dei termini di decadenza per la notifica della cartella e dichiarare la nullità dell’atto per violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.p.r. n. 602/73;
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Ringrazio l’autrice per l’apertura della discussione della materia, privilegio di persone limitate. Il cittadino confida nello Stato che, purtroppo, autorizza Organismi e Autorità che agiscono per suo nome e conto. I dubbi inseriti nell’articolo precedente avevano lo scopo di provocare l’approfondimento di un argomento che, a mio avviso, manca del controllo preliminare di legittimità e quindi della garanzia di validità per il comune cittadino. Vale in diritto il principio che l’azione della P.A deve essere posta in essere da figure professionali legittimate ad agire in nome e per conto dell’Amministrazione, nel senso che chi promuove, adotta o emana gli atti deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Se l’azione è promossa da soggetto non legittimato tutto il procedimento è nullo con gli effetti che ne derivano. Orbene questo ha confermato la Corte Costituzionale, sulla linea più volte ripetuta sia dalla Suprema Corte di Cassazione, che del Consiglio di Stato. Il discorso non riguarda soltanto l’Agenzia dell’Entrate e di Equitalia, ma anche gli Enti territoriali(regioni, province e Comuni) presso cui le figure apicali, attraverso la contrattazione locale, vengono nominate o incaricate di funzioni che per legge devono invece essere svolte da figure selezionate attraverso pubblico concorso. Accade di vedersi notificare un atto del comune o di altro Ente territoriale adottato da una figura che ha raggiunto la posizione attraverso il sistema di gradualità interna, senza pubblico concorso. La Corte Costituzionale ha stabilito che queste figure devono possedere la condizione legittima per promuovere gli atti. Ciò a mio avviso vale anche per la delega e quindi per la nomina del responsabile del procedimento. Anche questa figura non può essere un qualsiasi dipendente, ma quella a cui la legge riconosce la tipicità dell’inquadramento. In ultimo ritengo, sempre per la salvaguardia dell’azione pubblica e dei diritti del cittadino, che le note di avviso o di accertamento ,nelle informazioni preliminari,debbano dare atto che le persone delegate o nominate nel procedimento, sono legittimate ad agire in quella azione. Il cittadino paga, somme non dovute e richieste da figure non legittimate per le difficoltà ad ottenere le informazioni in tal senso, che invece incidono sui termini dell’impugnativa.La carenza formale, spesso lo costringe a pagare anche piccole somme, sulla scorta della buona fede pubblica, mentre gli atti risultano claudicanti.