Diffamazione: Cassazione, nuova sentenza pro Unione Sarda

Rosalba Vitale 02/04/15
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Con sentenza n. 39575/2012 depositata il 28.02.2015 la Corte di Cassazione condannava la Società SGS Italia spa di Milano a pagare i convenuti Unione Sarda per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Premesso che la SGS citava i convenuti affinchè venisse accertato il contenuto diffamatorio di un articolo pubblicato in una rivista di un giornale Sardo chiedendo la condanna del giornalista del direttore e della società editrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

A parere della parte attrice il giornalista non si era informato sui fatti, pervenendo a conclusione erronee avrebbe ritenuto che per interesse economico proprio la società avrebbe presentato falsi risultati dall’indagine tecnica che le era stata assegnata a seguito di pubblica gara indetta anni prima per valutare l’inquinamento tecnico ambientale del Poligono Interforze Salto di Quirra in Sardegna.

I convenuti resistevano ritenendo di aver esercitato il diritto di cronaca.

Da ricordare, che il diritto di cronaca consiste nel diritto a pubblicare fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico, ed è riconosciuto nell’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero.

L’ art. 21 Cost. disciplina il diritto di cronaca ponendo dei limiti, individuati dalla giurisprudenza.

In particolare, i criteri ai quali occorre attenersi per valutare se l’ esercizio di cronaca sia legittimo sono:
la verità oggettiva dei fatti,
la sussistenza di un interesse pubblico all’ informazione,
la forma civile dell’ esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè la continenza.

La Verità
Il principio della verità del fatto narrato va inteso coma la sostanziale corrispondenza ( adaequatio) tra fatti come sono accaduti ( res gestae) e i fatti come sono narrati( historia rerum gestarum).

Nel tempo si sono sviluppati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un orientamento prevalente fino agli anni 80′ la scriminante del diritto di cronaca trovava fondamento sulla verità “oggettiva” dei fatti narrati.

Dal 1983, viene introdotto il concetto di verità “putativa”, che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista (il quale “crede” che la notizia diffusa sia vera) e mantiene la sua condotta nei limiti del diritto di cronaca.

Ben vero, con la sentenza. n. 13926 del 12 dicembre 2012 il Trib. Di Milano, evidenziava la sussistenza, del reato di diffamazione a mezzo stampa ex artt.595 e 596-bis c.p.., tutte le volte in cui si fossero superati i limiti posti all’esercizio del diritto di cronaca da cui derivava anzitutto la lesione dell’ onore, della reputazione e del decoro del soggetto coinvolto.

L’onore, che in senso lato rappresenta un bene individuale protetto dalla legge per consentire all’ individuo l’ esplicazione della propria personalità morale, racchiude in sé una duplice nozione:
– inteso in senso soggettivo, esso si identifica con il sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale e designa quella soma di valori morali che l’ individuo attribuisce a se stesso (in senso stretto).
– inteso in senso oggettivo, l’ onore è la stima o l’ opinione che gli altri hanno di noi (reputazione).

Il decoro, è inteso anch’ esso in due modi:
– in senso soggettivo, esso sarebbe la rappresentazione interna di ciò che per comune consenso è conforme alla propria dignità..
– in senso oggettivo, esso sarebbe lo stato individuale esteriore risultante dal riguardo elementare che gli uomini sono soliti osservare reciprocamente verso la personalità morale di ciascuno di essi.

Per la sussistenza di un interesse pubblico all’ informazione, quando la notizia interessa la collettività , o perché il fatto si riferisce ad un bene che, per valore o diffusione, va considerato comune.

Sull’argomento alcune sentenze che evidenziano il mancato rispetto dei limiti normativi:

Con sentenza 6 dicembre 2013, n. 27381 la Cassazione confermava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato la violazione del limite dell’essenzialità dell’informazione.

Di contro, la Corte europea dei diritti dell’Uomo Sentenza, Sez. V, 12/06/2014, n. 40454/07 dava ragione alla rivista Paris Match che aveva pubblicato la notizia, accompagnata dalla fotografia, dell’esistenza di un figlio segreto del Principe Alberto di Monaco

La continenza

Il principio della continenza richiede che l’esposizione dei fatti sia mantenuta nei limiti della correttezza e senza espressioni offensive, inutili e gratuite.

Qualsiasi artificio adoperato dal giornalista che, eccedendo lo scopo informativo, condizioni la genuinità della notizia, vìola il requisito della continenza formale.

Va ricondotta al legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica anche l’attribuzione ad un soggetto di un reato, quando non si traduca in una enunciazione immotivata ma possa ricavarsi, con l’ordinario raziocinio dell’uomo medio e con minore o maggiore fondamento, dalla concatenazione di un certo numero di fatti veri, obiettivamente e correttamente riferiti, che rivestano interesse per una collettività più o meno vasta di soggetti (Cassazione Sezione Terza Civile n. 559 del 13 gennaio 2005, Pres. Duva, Rel. Sabatini).

Orbene, entrando nel merito della questione, deve osservarsi che la mera pubblicazione nella pagina del Giornale non ha violato i fondamentali requisiti del diritto di cronaca, e cioè la verità e la pertinenza della notizia.

Sul punto la Suprema Corte ha concluso che:“Dall’ esame dei documenti prodotti dai convenuti si ritiene correttamente esercitato il diritto di cronaca.
La gravità la durata nel tempo, il pericolo per l’ incolumità delle persone animali e ambiente delle condotte contestate agli indagati, l’ampiezza della indagine condotta dalla Procura, emergono senza necessità di commenti dalla lettura dei capi di imputazione sopra sintetizzati e dalla documentazione prodotta dalle parti, evidenziando la pertinenza della notizia; nessun dubbio pertanto può nutrirsi sull’ interesse pubblico alla diffusione delle informazioni circa le indagini in corso seppur ancora nella fase preliminare, in nessun parte dell’ articolo sono usate espressioni dalle quali il lettore potesse trarre il convincimento che quei fatti fossero stati accertati definitivamente, ma è detto chiaramente che si trattava di ipotesi accusatorie, seppure è evidenziato che il PM che conduceva le indagini credeva nell’ impianto accusatorio, come emergente dalle risultanze delle perizie dei suoi consulenti e dagli accertamenti degli investigatori.
Neppure si ritiene, come sostenuto dalla attrice, che il giornalista si sia sostituito al pm e si sia lanciato in conclusioni estranee ai fatti ed alle contestazioni contenute negli atti di indagine”.

Nello stesso senso, nella sentenza della Cass. n. 7333 del 28/01/2008, è stato ribadito che: “la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste quando la notizia data dal giornalista sia fedele al contenuto del provvedimento del magistrato, sicchè è sufficiente che l’ articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti. La cronaca giudiziaria è lecita quando il giornalista si limiti a diffondere la notizia di un provvedimento in sé ovvero a riferire o a commentare l’ attività investigativa o giudiziale senza che vengano effettuate ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive”

Conseguentemente, avendo riguardo al bilanciamento tra opposti interessi e diritti costituzionalmente garantiti, nel caso di specie si è senza dubbio verificato un corretto esercizio del diritto di cronaca.

Rosalba Vitale

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