INPS: istruzioni ai datori di lavoro

Rosalba Vitale 06/03/15
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INPS con il messaggio n. 1148/2015 ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro per poter fruire delle agevolazioni previste dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), consistenti nell’ esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015.

Nella Circolare n. 17/2015 si specifica che sono misure avente natura incentivante all’occupazione.
Prerogativa necessaria per poterne usufruire è che:
– Il lavoratore non sia stato occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di assunzione.
– Il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato presso datore richiedente l’incentivo o con società o soggetto comunque collegati al medesimo, nei tre mesi prima antecedenti l’ entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015.
– Il lavoratore sia occupato in precedenza all’ assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.

I datori di lavoro compresi nell’ incentivo sono tutti coloro che assumono o meno la natura di imprenditore.
La durata prevista è di 36 mesi da usufruire dal 1 gennaio al 31 gennaio 2015.

Tuttavia, l’ esonero contributivo, non spetta quando:

a)     L’assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato in precedenza nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto di lavoro a termine.
b)    Il datore di lavoro, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga.
c)     L’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume.
d)    L’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria sia stato effettuato oltre i termini di legge.
e) In presenza di un contratto di apprendistato;
f) In presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla somministrazione di manodopera tramite agenzia;
g) In presenza di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

Tanto premesso, il messaggio specifica che:
– I datori di lavoro aventi titolo all’ esonero contributivo dovranno, prima di trasmettere la denuncia contributiva del primo mese, inoltrare all’ INPS la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.
– Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.
– La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
– Il controllo da pare dell’ INPS in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto è realizzato attraverso i propri sistemi informativi centrali.
– I datori di lavoro esporranno nel flusso UniEmens i lavoratori per i quali spetta l’esonero, indicando la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese, calcolato in base ai criteri illustrati nella circolare n. 17/2015.
– L’esonero riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, fino al limite della soglia massima mensile pari a € 671,66 (€ 8.060,00/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08;
– In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
– Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.

Un aiuto che potrebbe aiutare l’ Italia alla ripresa economica.

Rosalba Vitale

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