Riforma PA: prese tre cantonate sull’anticorruzione

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La riforma della Pubblica Amministrazione rischia di mettere in grave imbarazzo l’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione (Anac) di Raffaele Cantone.

Gli emendamenti presentati dal relatore del ddl, Giorgio Pagliari (Pd), possono indebolire la lotta alla corruzione e smentiscono tre capisaldi delle teorie di prevenzione del fenomeno.

La deresponsabilizzazione amministrativo-contabile dei politici, l’arbitrarietà nelle nomine dei direttori generali e l’abolizione dei segretari comunali possono diventare un apprezzato cadeau per chi pratica la corruzione.
La legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha attribuito grande rilevanza al ruolo del Responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Negli Enti Locali tale figura è, di norma, il segretario comunale.

Già nella relazione della Commissione di studio su trasparenza e corruzione nella p.a. (30 gennaio 2012) si riconosceva che “il Segretario è sempre stato anche strumento di garanzia della legalità e dell’imparzialità nelle amministrazioni locali … l’affidamento dei nuovi compiti anticorruzione non farebbe che esaltare questo ruolo”.
La Commissione rimarcava “la necessità di apportare alcune modificazioni alla vigente disciplina dello status del Segretario comunale e provinciale al fine di garantire in maggior misura la sua posizione d’indipendenza, ed inoltre, ipotizzava “una rivisitazione specifica dei compiti e dei doveri di comportamento, si dovranno rivedere le procedure di nomina al fine di ridurne l’attuale tasso di fiduciarietà ed ancora la legge deve prevedere che il piano possa stabilire l’attribuzione al Segretario, per specifici settori di amministrazione, di più penetranti poteri di controllo di legittimità e regolarità amministrativa”.

A fronte degli auspici della Commissione di riduzione del tasso di fiduciarietà della nomina e di rafforzamento del ruolo, il Governo proponeva la soppressione del ruolo di segretario comunale.

L’emendamento Pagliari ne conferma l’abolizione e prevede la sua confluenza in un’apposita sezione ad esaurimento in un albo dei dirigenti degli enti locali.
La normativa anticorruzione pone la propria attenzione sull’imparzialità soggettiva del funzionario, ritenendo insufficiente l’approccio tradizionale che voleva imparziale la sola azione dell’amministrazione.

Francesco Merloni, ordinario di diritto amministrativo a Perugia e tra gli esperti che hanno collaborato alla stesura della legge 190/2012, individua tra le misure che possono compromettere l’indipendenza soggettiva del rappresentante dell’amministrazione “l’uso incontrollato di nomina della c.d. dirigenza esterna (soprattutto quando le nomine sono usate al fine di indurre nell’amministrazione dirigenti legati all’organo politico, che li nomina, rapporti di fiduciarietà)”.
L’emendamento Pagliari intende ripristinare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il direttore generale di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I direttori generali, oltre ad essere stato uno dei fallimento più clamorosi delle riforme Bassanini (i direttori generali, nella maggioranza dei casi, con le ovvie eccezioni, sono costati carissimo ed hanno offerto un contributo limitato) costituiscono l’emblema della mancanza d’imparzialità soggettiva.
I criteri per la nomina dei direttori generali sono unicamente quelli che la giunta si dà con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
La politica locale, quindi, si sceglie i criteri, nomina chi vuole e gli conferisce il compenso che ritiene più opportuno.
Un’aberrazione che portò il legislatore, nel 2009, all’abolizione dei direttori generali nei comuni fino a 100.000 abitanti, certificando il fallimento di tale istituto.
Il terzo emendamento del relatore Pagliari, che prevede un “salvacondotto” per i politici rispetto alla loro responsabilità amministrativo-contabile.
La proposta prevede un nuovo comma g-quater dell’articolo 13 della legge delega, dove si chiede al Governo di rafforzare “il principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione anche attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale”.

Nella giurisprudenza della Corte dei conti è piuttosto costante l’applicazione della “esimente politica”, che esclude dalla responsabilità ministri o amministratori locali per scelte di natura dirigenziale, che esulano dalle loro competenze.
Finora sono stati i giudici della Corte dei Conti ad individuare i responsabili ed a discernere se a determinare il danno all’erario fosse stato il solo dirigente, titolare delle funzioni gestionali, o anche il politico.
L’innovazione proposta può essere tradotta nel senso che la politica, in molti casi, non avrebbe più l’obbligo di rendere conto delle proprie azioni di fronte alla magistratura contabile.
L’emendamento Pagliari stabilisce che il politico è, in ogni caso, estraneo e non potrà essere chiamato a risarcire l’Ente per scelte gestionali producenti danno.

Un intervento di responsabilizzazione che lede un altro principio (per quanto, poi, per la politica, annacquato nella legge) fondamentale per la prevenzione della corruzione: l’accontability.

Luciano Catania

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