Multe stradali per eccesso di velocità notificate oltre il tempo o mai notificate al legittimo proprietario del veicolo

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In questi giorni il caso delle cartelle esattoriale di Equitalia da 10.000,00 euro per multe non pagate tra il 2012 e il 2013 sono state notificate a Mario Balotelli perché sfrecciava in autostrada con una Ferrari senza badare ai limiti di velocità.

Le multe elevate della polizia stradale c’erano, ma lui sostiene di non averle mai ricevute. Mario Balotelli si oppone così a Equitalia che raggruppa più sanzioni, del 2010 e del 2011, staccate a Bergamo, Varese, Lodi, Milano, mai pagate.

Il centravanti del Liverpool, propone un ricorso al Giudice di Pace di Bergamo.

L’udienza, fissata allo scorso 7 gennaio, è stata rinviata per un difetto di notifica. E al riserbo del magistrato, il Giudice di Pace Giuseppe Gianoli, si è aggiunto anche il parziale silenzio degli avvocati di Supermario, i vicentini Vittorio Rigo e Cristian Azzolin.

La motivazione è chiara, “Supermario” in quel periodo era residente in Inghilterra, che piaccia o meno il codice della strada all’art. 201 è chiaro e prevede che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, come nel caso di specie,  il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, se residente in Italia, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, dello stesso codice, che prevede nelle figure del l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione.

Per i residenti all’estero, come nel caso in discussione, la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l’art. 14 della Legge n. 689/1981, nel riferirsi all’accertamento e non alla data di commissione della violazione, va inteso nel senso che il termine di 90 giorni per la contestazione “postuma” comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla eventuale complessità della fattispecie, l’attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell’illecito (ex multis v. Cass. Sez. Lav., 2 aprile 2014 n. 7681).

L’accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento da parte della pubblica amministrazione delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall’art. 13, l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.

Più in generale, il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata, nonché della sua riconducibilità alla fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria.

L’accertamento richiede perciò la valutazione dei dati istruttori acquisiti e la fase finale di deliberazione, allo scopo di acquisire piena conoscenza della condotta illecita e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione (cfr. Cass. n. 7681/2014 cit.; Cass. Sez. II, 13 dicembre 2011, n. 26734; Sez. II, 2 dicembre 2011, n. 25836 ecc.).

Ciò però non significa che la pubblica amminsitrazione sia libera di fissare arbitrariamente il dies a quo per la contestazione della violazione in modo del tutto svincolato dal tempo in concreto occorso per l’accertamento.

La correttezza e la completezza dell’accertamento rispondono infatti sia all’interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall’ente accertatore, sia all’interesse dello stesso autore della condotta al fine di un’adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità, in pratica mettendo in atto il consolidato principio della legalità.

Si deve precisare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (v. per tutte Cass. 13 aprile 2004 n. 7018).”

Non abbiamo ad oggi elementi comprovati di ciò, ma da quanto si è appreso dalle fonti di stampa, vi sarebbe un vizio legato alla mancata notificazione dei verbali elevati ai sensi dell’art. 142 del codice della strada, per eccesso di velocità, non al soggetto, ma bensì dalla documentazione fotografica da cui si evince il numero di targa che corrisponde alla persona proprietaria del veicolo.

Inoltre, il suddetto proprietario in quel specifico periodo era, come comprovato, residente all’esterno e probabilmente la notificazione non si è compiuta nel termine perentorio di cui all’art. 201 del Codice della Strada che in casi analoghi prevede la notifica entro 360 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

Girolamo Simonato

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