Scuolabus, stop del ministero dei Trasporti alla pubblicità

Michele Nico 18/11/14
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Non è consentita l’apposizione di pubblicità sui veicoli ad uso privato, che possono recare soltanto il marchio e la ragione sociale di appartenenza.

Si tratta di un divieto che è posto dall’art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale consente una deroga in materia – se pure a determinate condizioni prestabilite – soltanto per i servizi di trasporto persone di linea, oppure non di linea disciplinati dalla legge n. 21/1992 (cioè per i taxi e per i servizi di noleggio con conducente).

Queste argomentazioni sono richiamate dal parere 7 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per escludere la possibilità, ipotizzata da un Comune, di tappezzare gli scuolabus con messaggi pubblicitari, al fine di recuperare in parte le spese di trasporto degli alunni.

Il Ministero evidenzia appunto che i servizi non di linea oggetto di deroga al suddetto divieto sono esclusivamente quelli di cui alla legge n. 21/1992, che li definisce come i servizi “che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea (…) e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”.

Gli scuolabus del Comune, invece, effettuano un trasporto per conto dell’Ente e svolgono un servizio che esula sia dai servizi di linea, sia da quelli non di linea, per cui non possono effettuare pubblicità a titolo oneroso per conto terzi.

Siamo dinanzi a un’interpretazione piuttosto severa e restrittiva del codice della strada, che respinge l’iniziativa, proposta da alcuni amministratori locali, di “sponsorizzare” il servizio di trasporto degli alunni per ridurre le rette a carico delle famiglie.

A dire il vero l’idea non sembrava niente male, e non si può escludere che, in qualche zona del territorio, sia pure stata messa in atto con indiscussi vantaggi economici, sia sul fronte degli scambi commerciali, sia per le tasche dei cittadini.

Ora però che il Ministero è intervenuto in maniera formale ed esplicita, l’opzione descritta risulta impraticabile e, se qualche Comune non si ritrovasse in regola, farà bene a uniformarsi rapidamente alle nuove direttive per evitare sanzioni.

Michele Nico

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