Corso di formazione per docenti alla sicurezza: requisiti e accesso

Redazione 14/10/14
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L’ambito della sicurezza non solo sta diventando sempre più centrale nello stabilire le relazioni industriali, sociali ed economiche tra istituzioni, imprese e lavoratori, ma si sta affermando come fucina di posti di lavoro e step di carriera in tempo di crisi. Nell’ottica di una maggiore diffusione della normativa, di un più ampio rispetto dei regolamenti e una maggiore cultura della sicurezza delle strutture e dei macchinari, dunque, si organizzano corsi ad hoc per la formazione di personale docente in materia. Ne discutiamo con Rocchina Staiano, relatrice di un doppio appuntamento – uno da 24 ore in programma a Pescara e l’altro da 40 a Bologna – finalizzato a coltivare nuovi insegnanti della sicurezza.

Qui il corso di Pescara

Qui il corso di Bologna

 

Qual è l’obiettivo dei corsi sulla sicurezza di 24, 40 o 64 ore?

I singoli corsi si pongono quale obiettivo generale quello di formare docenti esperti nel campo della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, in ossequio ai principi del Decreto del Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013, nell’ambito del quale sono puntualmente indicati i criteri di qualificazione della figura professionale.

 

Qual è la norma che regola il docente-formatore sulla sicurezza sul lavoro?

Il D.M. 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 – attuativo della previsione di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 – definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.

I criteri, che vanno uniti al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, individuati sono 6 e tendono a garantire una adeguata combinazione tra esperienza, competenza e capacità didattica del docente, allo scopo di innalzare il livello qualitativo delle lezioni.

I destinatari dei corsi chi sono?

I destinatari dei corsi devono essere: tecnici, consulenti alla sicurezza, addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione e tutti coloro i quali avendo già nozioni tecniche relative alla sicurezza sul lavoro intendono operare nel campo della formazione aziendale (che abbiano almeno il diploma di scuola media superiore).

I requisiti del docente/formatore da chi deve essere dimostrato?

Il possesso di almeno uno dei criteri, indicati dal D.M. 6 marzo 2013, deve essere dimostrato dal docente – e, quindi, controllato dal soggetto organizzatore del corso – in relazione a ciascuna delle aree tematiche oggetto della docenza; ciò avuto riguardo alla circostanza che sempre il decreto 6 marzo 2013 divide le aree tematiche delle docenze in materia di salute e sicurezza in:

– area normativa/giuridica/organizzativa;

– area rischi tecnici/igienico-sanitari;

– area relazioni/comunicazioni.

 

 

Il corso delle 40 ore a chi è rivolto?

Il corso delle 40 ore è rivolto a chi vuol rientrare nel criterio IV del D.M. 6 marzo 2013, il quale stabilisce che chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi – per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi “attività lavorativa o professionale” coerente con l’area tematica di docenza. La formula usata dal decreto indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l’aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative: a) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; b) docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; c) docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; d) – affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia”.

 

Il corso delle 24 ore a chi è rivolto?

Il corso delle 24 ore è rivolto a chi vuol rientrare nel criterio V del D.M. 6 marzo 2013, il quale stabilisce chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi – per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – del criterio n. 5 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni “esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto di docenza”. A tale requisito, occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative:

a)      percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

b)      docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

c)      docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

d)     affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia”.

 

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