Riforma del Lavoro: differenze per nuovi e vecchi assunti. Cosa dice l’articolo 18

Redazione 01/10/14
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La Riforma del Lavoro di Renzi non è per tutti: il nuovo contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act, infatti, si applicherà solo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il che significa che se alla Camera il testo non verrà modificato, per i vecchi assunti non cambierà assolutamente niente.

Se invece l’articolo 18 verrà toccato (ma nel testo non c’è nessun specifico riferimento in tal senso), allora cambieranno per tutti i contratti in essere quanti le regole sul reintegro in caso di licenziamento ingiustificato. Ecco perché é meglio vedere cosa cambierebbe per vecchi e nuovi assunti in base alle ipotesi, mentre Renzi parla di “tre anni a zero contributi per i neo-assunti”.

Nuove assunzioni: la riforma del Lavoro prevede cambiamenti

Per tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato scatterà la nuova formulazione a tutele crescenti. Questo interesserebbe i giovani che entrano nel mondo del lavoro, i disoccupati riassorbiti, gli impiegati che si spostano da un impiego ad un altro.

Ma la norma potrebbe essere rivista: se venisse toccato l’articolo 18 della discordia, resterebbe la possibilità di farsi assumere mantenendo il “normale” contratto indeterminato. Difficile che però succeda, mentre i contratti di inserimento, di collaborazione e a progetto dovrebbero essere aboliti o comunque rivisti.

La tutela cresce con l’anzianità di servizio ma, a definire il tutto, sarà un successivo decreto del Governo: la delega su questo resta ampia. L’ipotesi più gettonata prevede un periodo di tre anni, in cui il nuovo contratto non è protetto dall’articolo 18 (quindi senza reintegro in caso di licenziamento ingiusto, ma un’indennità economica). Dopo tot anni (periodo che il decreto stabilirà ), il dipendente tornerebbe ad avere diritto al reintegro.

Vecchie assunzioni: resta tutto com’è?

Dipende tutto dall’articolo 18: se il nuovo contratto sostituirà integralmente il classico indeterminato scatteranno in automatico le medesime clausole di tutela garantita solo con l’anzianità di servizio. Per ora però resta tutto com’è.

Sarà quindi il decreto attuativo della delega alla Riforma del Lavoro a prevedere la casistica per i quali vale o non vale il diritto al reintegro, sulla base della regola generale sopra descritta.

In definitiva: cosa ‘riforma’ la Riforma del Lavoro

Niente di particolare. Se il testo approvato velocemente al Senato passerà anche alla Camera avremo una Riforma del Lavoro con delle intenzioni espresse, tra cui quella esplicita di riformare l’Articolo 18. E qui siamo al punto: la riforma dei licenziamenti non riguarderebbe solo i nuovi assunti ma tutti i contratti, anche quelli già in essere. Però, dentro la delega, non c’è nulla di attuativo.

L’unica certezza è il senso della riforma del lavoro: promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di rapporto di lavoro, anche incentivandolo fiscalmente e rendendolo più conveniente per l’aziende in termini economici, ma contemporaneamente rendendolo più flessibile sul fronte del tutele del lavoratore in caso di licenziamento.

Articolo 18: ecco cosa dice

Si tratta di una norma entrata in vigore nel nostro paese con l’approvazione della legge n. 300 del 28 maggio 1970 (meglio nota come Statuto dei Lavoratori) che tutela i diritti e le libertà a fondamentali di chiunque operi alle dipendenze di un’azienda con un contratto a tempo indeterminato, anche part-time.

Obbligo di reintegro
Al suo interno sono indicate chiaramente le regole sui licenziamenti individuali che vietano ai datori di lavoro di lasciare a casa il dipendente “senza una giusta causa o un giustificato motivo“.

Se il licenziamento non è dovuto a valide ragioni ma soltanto a motivi discriminatori, infatti, viene automaticamente dichiarato nullo dal giudice, che impone al datore di lavoro di reintegrare il dipendente al suo posto, con le stesse mansioni e la stessa retribuzione che aveva in precedenza.

Il limite dei 15 dipendenti
Le norme dell’articolo 18 contengono però alcune eccezioni importanti: se l’azienda che ha effettuato il licenziamento ingiusto risulta avere meno di 15 addetti (o meno di 5 nel caso di un’impresa agricola), il datore di lavoro non è obbligato a effettuare il reintegro del dipendente, ma può liquidargli solo un indennizzo, pari a 15 mensilità di stipendio.

L’erogazione del risarcimento in denaro può avvenire in teoria anche da parte delle imprese più grandi (cioè con più di 15 addetti). In questo caso, però, l’opzione spetta esclusivamente al dipendente, che può scegliere se ritornare o meno al proprio posto, e l’imprenditore deve necessariamente attenersi alla sua volontà.

Il limite dei 15 addetti non riguarda l’intero organico di un’azienda, ma soltanto quello delle “singole sedi, uffici, filiali stabilimenti o reparti” o l’insieme di tutto il personale impiegato complessivamente dall’impresa in un singolo Comune. Dunque, se un’azienda occupa nel complesso più di 15 persone, ripartite però in differenti unità produttive e in Comuni diversi, può essere esentata dagli obblighi di reintegro previsti dallo Statuto dei Lavoratori.

Redazione

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