DDL doppio cognome: approvato alla Camera ora passa al Senato

Redazione 01/09/14
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Approvato ieri definitivamente alla Camera il testo del disegno di legge sul doppio cognome dei figli. Il primo via libera al disegno di legge era stato dato già l’11 luglio (all’unanimità), ma a sorpresa, pochi giorni dopo, l’Iter del provvedimento era stato bloccato per il veto posto da Ncd e anche dall’ala più tradizionalista dello stesso Pd, partito firmatario della proposta di legge.

> Vai al testo del disegno di legge sul doppio cognome dei figli

Dall’ultima bozza approvata non ci sono state sostanziali modifiche, quindi ai figli potrà  essere assegnato al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile alternativamente: il cognome del padre, il cognome della madre o il cognome di entrambi, nell’ordine concordato, o in caso di mancato accordo in ordine alfabetico. Viene inoltre stabilito che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all’anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest’ultimo e che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta.

Anche per i figli nati fuori dal matrimonio varrà la stessa disciplina se il riconoscimento sia avvenuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assumerà il cognome. Se il riconoscimento da parte dell’altro genitore avviene successivamente, o in caso di paternità o maternià  ore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi potrà essere aggiunto solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso.

Stesse regole anche per i figli adottati: al momento dell’adozione i coniugi dovranno scegliere se attribuire il cognome paterno, quello materno o entrambi, secondo l’ordine concordato e in mancanza di accordo in ordine alfabetico.
In particolare, in materia di adozioni, il comma 2 dell’articolo 3 del testo unificato sostituisce l’articolo 27 della legge sull’adozione (la 184 del 1983), relativo agli effetti dell’adozione sullo status del minore adottato. Superando l’attuale formulazione (ancora riferita all’acquisto di stato di figlio legittimo) il nuovo articolo 27 fa ora riferimento allo stato di figlio degli adottanti ed estende al minore adottato, ai fini dell’attribuzione del cognome, la disciplina dell’articolo 143-quater del codice civile.

Inoltre tutti i figli maggiorenni nati in vigenza della precedente disciplina avranno la possibilità di aggiungere, al proprio, il cognome della madre o del padre tramite una semplice dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile oralmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell’atto di nascita. Per i figli nati fuori dal matrimonio è necessario che siano stati riconosciuti dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome. Nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l’istanza relativa al cambiamento del nome e/o cognome prevista dal titolo X del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile.
Il d.d.l. andrà a modificare alcuni articoli del codice civile:

  • l’art. 143-quater c.c. per i figli nati nel matrimonio;
  • l’art. 262 c.c. per i figli nati fuori dal matrimonio;
  • l’art. 299 c.c. per i figli adottati e l’art. 299 c.c. per i figli adottati maggiorenni.

Tali modifiche al codice civile saranno apportate da un regolamento, da adottare con d.P.R. entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
Nell’attesa del regolamento, sarà però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.

Inoltre, si legge nella scheda di lettura della Camera dei deputati relativa al d.d.l., nel nostro ordinamento non esiste una specifica disposizione diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno. Ciononostante, al figlio legittimo viene automaticamente attribuito il cognome del padre ed è costantemente negata ai genitori la possibilità  di optare per il cognome materno o il doppio cognome.

Infatti l’Italia è stata già condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per aver violato i diritti di una coppia di coniugi cui aveva negato la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre invece di quello del padre.

Il fondamento giuridico di tale circostanza è individuato da una parte della dottrina e della giurisprudenza nella lettura sistematica delle disposizioni in tema di filiazione legittima e naturale. Secondo una tesi minoritaria, invece, opererebbe nel campo una fonte consuetudinaria.

Redazione

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