La mediazione tributaria è incostituzionale

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La Corte costituzionale [1] ha censurato il comma 2 dell’art. 17-bis del d. lgs. n. 546 del 1992, ovvero lo ha dichiarato incostituzionale e illegittimo nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014). L’ articolo in causa si riferisce alla mediazione tributaria, strumento giuridico introdotto dal d.lgs. 31/12/1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo, contenuta nell’art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413, integrato dall’art. 39, c. 9, del d.lgs. 06/07/2011, n. 988, disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1 della legge 15/07/11, n. 111), il quale indica la disciplina del processo tributario e gli istituti del reclamo e della mediazione. Nello specifico, l’art 17-bis ci dice che “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo” pena “…l’inammissibilita’ del ricorso…la quale è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio”.

La Corte ha, altresì, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (CTP), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e ad altri non precisati parametri, con l’ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 153 del 2013 dalla CTP di Ravenna, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 270 e n. 271 del 2013.

In riferimento all’art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., e all’art. 111 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013, anche la CTP di Campobasso ha sollevato, di fronte alla Corte Costituzionale, diverse questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, tra cui l’inammissibilità del ricorso, dovuta all’ inosservanza dell’obbligo di presentazione del reclamo, che violerebbe l’art. 24 della Cost., che garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale e all’ agire in giudizio. Da non dimenticare che l’art 17-bis preclude la tutela cautelare giurisdizionale, in particolare la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, ai sensi  dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 92, durante tutto il tempo necessario per lo svolgimento del procedimento amministrativo introdotto dal reclamo.

Per quanto riguarda l’ordinanza, r.o. n. 153 del 2013, sollevata dalla CTP di Benevento, vista “la mancata indicazione degli elementi necessari per valutare la rilevanza della questione” l’eccezione è stata dichiarata dalla Consulta, fondata. Avendo, però, la CTP di Benevento omesso di indicare il valore della controversia, la Corte Cost. non ha potuto verificare se la lite rientrasse nella disciplina dell’art. 17-bis, rilevando, inoltre, che la citata omissione non potrebbe essere superata neanche attraverso l’esame del fascicolo del giudizio principale, stante il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione. Pertanto la Corte Cost. ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla CTP di Benevento.

Secondo le CTP di Perugia e di Ravenna, l’art 17-bis del d.lgs. n. 546 del 92 si pone in contrasto con i suddetti articoli Cost. perché “utilizza l’istituto della mediazione in modo erroneo ed illogico o controvertibile”, r.o. n. 68, n. 270 e n. 271 del 2013. Visto che l’organo giurisdizionale, può suggerire o ordinare il procedimento di mediazione, l’organo di mediazione deve essere estraneo alle parti, come da direttiva 21/05/08 n 2008/52/CE. Ne consegue che l’Agenzia delle entrate, essendo parte ed organo mediatore, renderebbe incongrua tale prescrizione. Le questioni sollevate dalla CTP di Ravenna nell’ordinanza iscritta al r.o. n. 270 del 2013, sono state, però, dichiarate inammissibili dalla Corte Cost., essendo carenti di descrizioni della fattispecie e di adeguata motivazione sulla rilevanza. Infatti, la CTP di Ravenna, , anziché descrivere la fattispecie oggetto del giudizio sottoposto al suo esame, ha, per errore, riprodotto la stessa descrizione della fattispecie, che figura nell’ordinanza iscritta al r.o. 271 del 2013. E’ successo, dunque, che, a fronte di due ordinanze con un’identica descrizione della fattispecie, l’errore ha riguardato l’ordinanza iscritta al r.o. n. 270 del 2013 e non l’ordinanza iscritta al r.o. n. 271 del 2013, come risulta chiaramente dal raffronto tra detta descrizione della fattispecie e il frontespizio dei due atti. Infatti, mentre i ricorrenti e gli atti impugnati che figurano nel frontespizio dell’ordinanza di cui al r.o. n. 271 del 2013, corrispondono a quelli indicati nella descrizione della fattispecie, nel frontespizio dell’ordinanza di cui al r.o. n. 270 del 2013 sono indicati un ricorrente e atti impugnati che nulla hanno a che fare con tale descrizione. L’errore indicato del rimettente si è tradotto nella totale omissione della descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, determinando l’impossibilità per la Corte Cost. ad effettuare il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni sollevate.

In merito all’art. 25 Cost.  va premesso che esso sancisce che chiunque possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, perché “il contribuente potrà rivolgersi al proprio giudice naturale per ottenere un provvedimento cautelare. Senonchè, per le ordinanze r.o. 146 e r.o. n. 147 l’atto d’oggetto di impugnazione dell’art 17-bis, il quale consente la costituzione in giudizio dei contribuenti solo dopo l’esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo (c. 9, secondo periodo), preclude ai contribuenti, durante tale fase amministrativa, la tutela cautelare giurisdizionale e, in particolare, la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 92, nonostante lo stesso possa essere dotato di immediata esecutività. In ragione di quanto esposto. la Consulta ha dichiarato che tali questioni siano inammissibili per difetto di rilevanza. Alla richiesta di valutare “la persistenza o meno di un interesse alla pronuncia” la Corte ha, invece, dichiarato che l’eccezione non è fondata, in quanto l’art. 18 stabilisce che “la sospensione, l’interruzione e l’estensione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Cort. Cost.”. In riferimento al c. 2 dell’ art 17-bis del d.lgs. 546 del 92, con sentenza del 16/04/2014 n. 98, ne è stata, dunque,  dichiarata l’illegittimità costituzionale perchè il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall’esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa (sent. n. 154 del 92; anche sent. n. 360 del 94, n. 406 del 96 e n. 530 del 89) e, ancora, deve contenere l’onere nella misura meno gravosa possibile (sent. n.223 del 96 e n. 56 del 95 e deve operare un congruo bilanciamento tra l’esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell’accesso alla stessa intende perseguire (sent. n.113 del 97).

Il testo originario dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dalla legge n. 147/2013, è stato dichiarato costituzionalmente inammissibile anche in riferimento a quanto segue:

  1. parte in cui prevede la mediazione come, «di fatto, […] obbligatoria» (questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con l’ordinanza iscritta al r.o. n. 68 del 2013);
  2. parte in cui viene preclusa ai contribuenti la tutela cautelare giurisdizionale durante la procedura amministrativa, introdotta con il reclamo (questione sollevata dalle Commissioni tributarie provinciali di Perugia e di Campobasso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con le ordinanze, rispettivamente, iscritte al r.o. n. 68 del 2013 e n. 146 e n. 147 del 2013).
  3. parte in cui, nel caso di accoglimento del reclamo, non si prevede il ristoro delle spese sostenute dal contribuente per la presentazione dello stesso e per lo svolgimento della successiva procedura amministrativa (questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013).

 

La Corte ha dichiarato, invece, “infondate”, dal punto di vista della legittimità costituzionale, le seguenti parti dell’art. 17-bis, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dalla legge n. 147 del 2013:

  1. parte in cui si prevede l’obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti emessi dall’Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo (questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013);
  2. parte in cui non si prevede che la mediazione sia svolta da un terzo (questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con l’ordinanza iscritta al r.o. n. 68 del 2013);
  3. parte in cui si impone al contribuente di indicare nel reclamo le proprie «prospettazioni difensive» e non gli si consente di modificarle nell’eventuale successivo giudizio (questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento all’art. 24 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013).


[1] Sentenza della Corte costituzionale del 09/04/2014, n. 98, Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bruno Antonio Malena

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