Canone Rai 2014, scadenza imminente: tutti i metodi per pagare

Redazione 30/01/14
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Entro domani 31 gennaio 2014 va saldato il canone Rai 2014. Ecco tutte le informazioni utili, diffuse dalla stessa Rai, per rispettare l’obbligo fiscale sulla possibilità di ricevere  le trasmissioni televisive. Il canone ammonta quest’anno a 113,50 euro, cresciuto di 1,50 euro rispetto al 2013.

Ricordiamo che la sentenza sull’illegittimità del canone, circolata con insistenza sui social network nelle scorse settimane. è una notizia destituita di qualsiasi fondamento.

Le informazioni seguenti sono le indicazioni ufficiali della Rai sul pagamento del canone 2014.

Chi deve pagare il canone Rai

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV. Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. 

Quali apparecchi sono sottoposti al pagamento

Debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente

Privati

Il Canone tv per uso privato è unico e copre tutti gli apparecchi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Bar, ristoranti e affini

Esistono due tipi di canone tv: quello per uso ordinario, dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare, e quello speciale, dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall’ambito familiare.

Come pagare

Il versamento di rinnovo puo’ essere effettuato con un bollettino di c/c 3103 intestato a:

AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT RINNOVO ABBONAMENTO TV.

Il Canone tv si può rinnovare con bollettino postale c/c 3103 inviato a tutti i contribuenti dal S.A.T. Sportello Abbonamenti TV – Torino o contenuto nel libretto di iscrizione.

Per i costi di commissione consultare il sito Poste Italiane.

 Pagamenti alternativi

Per i titolari del conto corrente BancoPosta, e’ possibile rinnovare il Canone tv anche via Internet, attraverso BancoPosta on line, collegandosi al sito delle Poste Italiane.

Per effettuare il pagamento via Internet con il sito delle Poste Italiane e’ necessario essere in possesso del bollettino di rinnovo inviato dal S.A.T. o di un bollettino del libretto, dal quale rilevare il codice postale di 18 cifre situato al fondo dello stesso.

Anche i non correntisti possono rinnovare il canone, collegandosi al sito delle Poste Italiane ed effettuare il pagamento con carta di credito (Visa – Mastercard).

Per effettuare il pagamento via internet con il sito delle Poste Italiane e’ necessario essere in possesso del bollettino di rinnovo inviato dal S.A.T. o di un bollettino del libretto, dal quale rilevare il codice postale di 18 cifre situato al fondo dello stesso. Per i costi dell’operazione: Costi Poste Italiane

Modalita’ utilizzabile anche per rinnovare il canone in forma semestrale o trimestrale.

Scadenze

I termini di scadenza per il pagamento del Canone tv sono i seguenti: D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542 

  • Il 31 gennaio (pagamento annuale);
  • Il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale);
  • Il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre (pagamento a rate).Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso e’ considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473).

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