Riforma nuovo Isee: come cambiano i calcoli su casa e immobili

Redazione 09/12/13
Scarica PDF Stampa
C’è una stretta sul patrimonio immobiliare, con un valore più pesante degli immobili ai fini Isee, ma vengono introdotte agevolazioni per chi paga il mutuo mue viene aumentata la detrazione per chi vive in affitto: la riforma dell’indicatore della situazione economica equivalente, approvata con il Dpcm del 3 dicembre scorso, rende più severi i criteri per il calcolo del reddito, per la composizione del nucleo familiare e anche per il patrimonio, finanziario e immobiliare. L’obiettivo della riforma è quello di rendere più efficace da una parte e più equo dall’altra lo strumento attraverso il quale si accede alle prestazioni di welfare o assistenziali (asilo, università). Concentriamoci su come cambia la dichiarazione Isee in materia di immobili.

Innanzitutto, cambia il valore del patrimonio immobiliare che il contribuente possiede (immobili, aree fabbricabili e terreni): il riferimento è il valore IMU relativo all’anno fiscale precedente a quello i cui si presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Significa che c’è un aumento del 60%, la differenza fra l’indicatore IMU e quelli della vecchia Ici per le abitazioni. Anche chi non ha pagato l’IMU, ad esempio perché l’imposta era azzerata dalle agevolazioni su prima casa e famiglie numerose, deve indicare il valore del proprio patrimonio immobiliare (prendendo a base l’imponibile IMU).

Qui interviene la facilitazione per chi paga il mutuo: come prima, può detrarre il valore della somma residua da pagare alla banca al 31 dicembre dell’anno precedente, ma non deve più scegliere fra questa possibilità e l’alternativa deduzione di 51mila 645 euro. La franchigia sale a 52mila 500 euro, più 2mila 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo, e si somma all’altra agevolazione. Il valore eccedente questa franchigia, viene abbattuto a due terzi.

Quindi, il valore della prima casa ai fini Isee si calcola:
immobile su cui non c’è mutuo: i due terzi del valore dell’immobile a cui è stata prima sottratta la franchigia.

immobile su cui si paga il mutuo: i due terzi del valore dell’immobile a cui prima si sottrae il valore del mutuo residuo e poi la franchigia.
Se il valore totale dell’immobile è più basso della franchigia, non rientra nella dichiarazione Isee. Esempi di calcolo. Un immobile con imponibile IMU a 90mila euro:
se è una prima casa, il valore Isee è pari a 25570 (i due terzi di 38mila 355, l’imponibile IMU meno la franchigia per l’abitazione principale).

Se è una prima casa con mutuo, il valore Isee si azzera se il mutuo residuo supera i 38mila 355 euro. Se invece, ad esempio, il debito residuo è pari a 20mila euro, il valore Isee è pari a circa 12mila 200 euro.

Se è una seconda casa, il valore Isee è pari a 90mila euro. 

Se è una seconda casa con mutuo, il valore Isee è pari a 90mila euro meno il mutuo residuo. Se, come nell’esempio di prima il debito ancora da pagare è di 20mila euro, il valore Isee è 70mila euro.
Si ricorda che per le case all’estero, il valore Isee è pari a quello dell’imposta per gli immobili all’estero, l’Ivie (introdotta dal Salva Italia, dl 201/2011, convertito con la legge 214/2014, articolo 19, comma 15). Anche da questi immobili, si detrae il valore del mutuo residuo.

Questo, in estrema sintesi, le norme Isee per chi possiede immobili. Per chi invece vive in affitto, la riforma aumenta la detrazione: dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare si sottrae la spesa sostenuta per il canone di locazione fino a un massimo di 7mila euro, più 500 per ogni figlio (prima la detrazione era a 5mila 164 euro).

Infine, una novità per i proprietari che danno in locazione l’immobile applicando la cedolare secca: il relativo reddito concorre alla formazione dell’indicatore della situazione reddituale.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento