Separazione tra coniugi e figli contesi

Rosalba Vitale 27/11/13
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Nel matrimonio in cui due esseri umani mettono le loro speranze in un unico destino la cosa più bella sono i figli.
Il benessere dei figli e dei minori trova tutela in numerose sentenze nazionali e Convenzioni internazionali sia in regime di matrimonio che di separazione coniugale.
La prima legge, a regolamentare la materia dell’ affido condiviso in sede di separazione consensuale è stata la legge n. 54 del 2006, che cosi recita: “In caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l’interesse del minore e l’affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso…”.
Segue l’ art. 155 c.c. il quale dispone che:”….Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale…La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”
Anche la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991 e, in particolare, agli artt. 9 e 18 ribadiscono “… il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”.
Così, anche il richiamato Regolamento CEE n. 22013 in vigore dal 132005 in tema di “responsabilità genitoriale”.
La vicenda, che andiamo a trattare vedeva coinvolti due coniugi, che in seguito alla sentenza di separazione consensuale avevano ottenuto l’ affido condiviso dei figli.
In I grado e in Appello la madre affidataria veniva condannata per violazione dell’art. 388 c.p. Comma 2, per aver impedito al coniuge separato di tenere con sé i figli nelle ore stabilite nel provvedimento di separazione.
Tuttavia, la donna ricorreva in Cassazione adducendo, che il rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali non costituiva un comportamento elusivo penalmente rilevante.

Di recente, la Cassazione Penale, Sez. VI, si è pronunciata con sentenza n. 43293 del 23/10/2013, riconoscendo il diritto del coniuge separato a vedere i propri figli e di tenerli con sé nei giorni e nelle ore stabilite all’ atto di separazione consensuale omologata.
Le ragioni del rigetto erano da ravvisarsi nella condotta dell’ ex moglie le cui ragioni se non erano sostenute da gravi motivi, si poneva in aperta violazione dell’art. 388 c.p. Comma 2.
Una sentenza che vuole contemperare il diritto di entrambi i genitori e riconoscere ai figli la libertà di scegliere e agire senza influenze di parte.

Rosalba Vitale

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