Rimborso Iva e Irpef, i requisiti e tutte le istruzioni per la richiesta

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ARRIVANO I RIMOBORSI IRPEF ED IVA

Con due comunicati stampa, uno del 13 novembre ed il secondo del 14 novembre, l’Agenzia delle Entrate comunica pomposamente che sono in arrivo

  • 75 milioni di euro di rimborsi Irpef per chi ha perso il lavoro ed
  • un miliardo di euro di rimborsi Iva

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

I RIMBORSI IRPEF

Premessa:

 

730 SP – SITUAZIONI PARTICOLARI Dal 2 al 30 settembre i contribuenti sprovvisti del sostituto d’imposta perché hanno perso il lavoro e che avevano diritto ad un rimborso delle maggiori imposte versate potevano presentare il modello 730 anziché il modello UNICO. La norma prevista nel Decreto del fare (art. 51-bis), che andrà a regime nel 2014 indipendentemente dal risultato a debito o a credito della dichiarazione, si applica ai soli contribuenti senza sostituto la cui dichiarazione si chiude con un esito contabile finale a credito di almeno 13 euro. In questo modo il fisco rimborserà velocemente tali somme, senza dover aspettare nella migliore delle ipotesi un annoL’Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità, nonché le specifiche tecniche per presentare il “730 Situazioni particolari”, anche in forma congiunta.   Si tratta dello stesso modello che è stato usato durante la campagna fiscale tra marzo e giugno da tutti gli altri contribuenti, ma per distinguere le dichiarazioni per le quali c’è questa riapertura dei termini, occorre indicare il codice “1” nella casella che compare nel frontespizio denominata, appunto, “Situazioni particolari”.     Inoltre, nella sezione riservata all’indicazione del codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, è obbligatorio riportare la sequenza numerica “20137302013″.   La circolare 28/E stabilisce la tempistica per la consegna, l’elaborazione e l’invio telematico della dichiarazione all’Amministrazione finanziaria:
  • dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente del modello “730 Situazioni particolari”
  • entro l’11 ottobre – chi presta l’assistenza consegna la dichiarazione elaborata al contribuente
  • entro il 25 ottobre – chi presta l’assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.

Il rimborso sarà accreditato entro quest’anno dall’Amministrazione finanziaria direttamente sul conto corrente del contribuente, nel caso in cui questi comunichi, telematicamente o personalmente, le coordinate bancarie o postali (in particolare il codice Iban) tramite l’apposito modello presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate

 

 

Quindi, alla luce di quanto esposto in tabella: i  contribuenti che non hanno al momento un sostituto d’imposta, obbligati, dalla mancanza del datore di lavoro, a fare il mod. Unico 2013 e che hanno usufruito dell’opportunità offerta dal Decreto del Fare (art. 51-bis del Dl n. 69/2013) di presentare il modello 730 Situazioni particolari (Sp), lo scorso settembre, verranno rimborsati entro dicembre.

Tempi e modalità – A partire dal 15 dicembre i contribuenti che hanno comunicato il proprio codice Iban riceveranno i rimborsi direttamente sul proprio conto corrente. Per tutti gli altri contribuenti, a partire dal 21 dicembre, saranno, invece, disponibili presso gli uffici postali i rimborsi in contanti.

 

IMPORTANTE A partire dal 2014 i contribuenti che non hanno più un posto di lavoro potranno presentare la dichiarazione 730 non soltanto nel caso di somme a credito, ma anche nel caso di importi a debito.

RIMBORSI IVA

Riportiamo il testo del comunicato stampa …

  Nuova boccata d’ossigeno per imprese, artigiani e professionisti. Nelle prossime settimane oltre 4 mila imprese riceveranno il rimborso di crediti Iva, per un importo complessivo di circa 1 miliardo di euro, messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con questa ulteriore iniezione di liquidità, sale a oltre 10 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata da inizio 2013 a oltre 39 mila imprese.   Cogliamo quindi l’occasione per descrivere in quali occasioni e con quali requisiti il contribuente IVA può richiedere ed ottenere il rimborso dell’IVA.

IL RIMBORSO IVA

  I rimborsi annuali ed infrannuali IVA sono regolati dal’art. 30, DPR 633/72   I soggetti passivi Iva che intendessero ottenere il rimborso del credito IVA annuale, devono innanzitutto accertarsi di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:  

  • Aliquota media (art.30, c.3 lett.a), DPR 633/72).  L’aliquota mediamente applicabile su tutti gli acquisti e le importazioni (al netto dei beni ammortizzabili e delle spese generali) deve essere superiore a quella delle operazioni attive (al netto delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili), maggiorata quest’ultima del 10%.
  • Operazioni non imponibili (art.30, c.3, lett.b) DPR 633/72). Detto presupposto si configura per quei soggetti passivi Iva che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del loro complessivo volume d’affari, così come identificato a norma dell’art.20 DPR 633/72. Concorrono a formare tale percentuale anche le cessioni intracomunitarie (art.57, c.2 DL 331/93) e le prestazioni intracomunitarie di trasporto ed intermediazione.
  • Beni ammortizzabili (art.30, c.3, lett.c) DPR 633/72). E’ previsto il rimborso dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e/o servizi per studi e ricerche la quale superi i 2/3 degli acquisti nell’anno.
  • Operazioni articolo 7 (art.30, c.3, lett.d) DPR 633/72). E’ il presupposto relativo ai soggetti passivi Iva nazionali che effettuino operazioni (prevalenti rispetto all’ammontare complessivo delle operazioni) all’estero, ma che soprattutto non abbiano ivi trasferito una stabile organizzazione.
  • Soggetti non residenti (art.30, c.3, lett.e) DPR 633/72). Presuppone la richiesta di rimborso di soggetti residenti all’estero che hanno nominato comunque un rappresentante fiscale in Italia, il quale è legittimato a chiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza d’iva, sempre con riferimento alla soglia minima di lire cinque milioni.
  • Eccedenza detraibile triennale. (art.30, c.4 DPR 633/72). Indipendentemente dalla sussistenza di uno dei presupposti sopra evidenziati, i soggetti passivi Iva che nei due esercizi precedenti abbiano “chiuso” la dichiarazione annuale Iva a credito, sono legittimati a chiedere a rimborso il minore delle tre eccedenze detraibili. In questo caso non opera il limite di 5 milioni. (da ultimo Ris. Min. n.132/E del 2.8.1999).
  • Cessazione attività. Basta che la liquidazione finale dell’IVA faccia emergere un credito. Il rimborso per i contribuenti in tale situazione non sarà molto celere poiché il rimborso è subordinato a controlli di merito da parte degli Uffici preposti.

  Verificati uno o più presupposti legittimanti la richiesta di rimborso, si procede con la presentazione del modello VR la cui presentazione avviene telematicamente, unitamente alla dichiarazione IVA.   Carichi pendenti. L’erogazione del rimborso può essere bloccata poiché il contribuente ha delle pendenze con l’Amministrazione Finanziaria. L’ufficio ha l’obbligo di comunicare al contribuente la sospensione temporanea del rimborso ed invitarlo a definire le pendenze, altrimenti, l’erogazione del rimborso non potrà aver luogo.   Contribuenti “virtuosi” Il Dlgs n.422 del 19.11.1998 individua determinati requisiti che se posseduti congiuntamente, permette ai contribuenti, di essere esonerati dalla presentazione della garanzia. Detti requisiti sono:

  • L’attività d’impresa deve essere esercitata da almeno 5 anni;
  • Non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica che comportino una differenza tra ammontare dell’importo accertato e quello dichiarato superiore al:
    • 10% degli importi dichiarati, se questi non superano i vecchi 100 milioni. In caso di ricorso, i benefici spettano solo in presenza di sentenza allo stesso favorevole passata in giudicato.
    • 5% se superano i vecchi 100 milioni ma non un miliardo.
    • 1% se superano il vecchio  miliardo.

Contestuale presentazione di atto notorio (in autocertificazione) per attestare che:

  • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto all’ultimo bilancio approvato;
  • la consistenza degli immobili iscritti all’attivo patrimoniale non è diminuita di oltre il 40% per cessioni effettuate al di fuori della normale gestione dell’attività d’impresa;
  • non sono state effettuate cessioni d’azienda o di ramo d’azienda;
  • sono stati regolarmente effettuati i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Rimborso non superiore a 5.ooo euro La Ris. Min. n.165/E del 3.11.2000, afferma che per i rimborsi richiesti di importo non superiore a euro 5.000, non è dovuta la presentazione della garanzia, fermo restando che il contribuente abbia titolo alla richiesta del rimborso stesso per possesso dei requisiti ex art.30 Dpr 633/72.     Rimborsi infrannuali I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR. Il credito Iva infrannuale  può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, DPR n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del DPR n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Cessione del credito Qualora il contribuente preferisca cedere il proprio credito nei confronti dello Stato ad un terzo, l’Ufficio può ripetere le somme rimborsate a detto cessionario solo se: la cessione del credito deve essere regolarmente notificata all’Ufficio tramite messo speciale e deve risultare da atto pubblico; detta notifica va fatta sia all’Ufficio che al concessionario della riscossione (Cir. Min. n.84/e del 12.3.98); se avvenuta prima dell’emissione dell’ordinativo di pagamento, il cedente deve essere informato dall’ufficio per consentirgli di prevenire eventuali frodi a suo danno (Cir. Min. n.192/E dell’8.7.97).

 

Documenti utili:

 

Vai al comunicato sui rimborsi Iva

Vai al comunicato sui rimborsi Irpef

Vai alla circolare del 22 agosto 2013

Vai alle istruzioni Iva trimestrale per il rimborso

Vai al modello Iva per il rimborso

Vai al modello per enti diversi da persone fisiche

Vai alla richiesta di accredito 2007

Matilde Fiammelli

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