Iva al 22%, le Entrate: no a sanzioni per ritardi negli aggiornamenti

Redazione 06/11/13
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Per chi non ha aggiornato i proprio sistemi di calcolo contabile all’entrata in vigore dell’Iva al 22%, non sono in arrivo sanzioni. Il chiarimento, molto atteso, è arrivato dall’Agenzia delle Entrate che, con una circolare, ha specificato come i provvedimenti per i mancati adempimenti non arriveranno.

Il documento che ufficializza questa posizione è la circolare 32/E diramata ieri dall’ente guidato da Attilio Befera, il quale ha dunque disposto tutte le indicazioni per gli esercenti al fine di mettersi al passo con la massima aliquota dell’Iva, che è arrivata a un incremento al 22% dopo il rinvio temporaneo deciso lo scorso luglio dal governo Letta.

Così, a distanza di un mese dall’entrata in vigore del nuovo massimale per l’imposta cui consumi, viene specificato che, chi ricorre alla liquidazione dell’Iva ogni 30 giorni, dovrà correre ai ripari e regolarizzare le trasgressioni eventualmente commesse. Ciò sarà possibile, naturalmente mediante il versamento del mancato esborso in relazione alla nuova aliquota, entro e non oltre il prossimo 27 dicembre.

Per il mese di dicembre, infine, il livellamento dei pagamenti andrà effettuato entro la chiusura del regime annuale Iva al prossimo marzo 2014, così come per chi effettua la liquidazione trimestrale dell’imposta, sempre differiti al 16 marzo dell’anno a venire.

Nel settore del trasporto, viene sottolineato come, per quanto riguardagli scambi in area Schengen, va preso come riferimento il giorno in cui la merce è effettivamente partita dallo stabilimento italiano: quella data farà fede per la corretta applicazione dell’aliquota.

Solo nel caso in cui la fattura sia stata emessa in anticipo, allora, l’aliquota Iva da applicare sarà da riferire alla data di emissione della stessa, anche se i beni sono stati inviati dopo il cambio di aliquota.

Quindi, per le merci dirette o provenienti oltre i confini dell’Unione, resta valido il termine per la realizzazione della fattura risalente al 15 del mese seguente.

Da ultimo, i beni o i servizi ceduti allo Stato o enti controllati dal settore pubblico, richiedono che l’imposta diventi valida solo dal momento del pagamento del dovuto, in base al principio dell’esibilità differita.

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