Tares 2013, pagamenti anche nel 2014

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La previsione di pagamenti della tassa sui rifiuti nel 2014 non è da rifiutare.
I regolamenti comunali in materia di Tares, approvabili entro il mese di novembre, diventano efficaci dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente Locale che lo emana.
Questo, però, potrebbe non bastare ad assicurare un corretto calcolo delle rate ed il loro pagamento entro l’anno.
Molti Comuni, quindi, hanno chiesto di potere rinviare al 2014 il pagamento di una o più rate.
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre scorso, ha assentito all’ipotesi di una previsione regolamentare che rinvii le rate della Tares al 2014, a condizione che il versamento della maggiorazione standard, di trenta centesimi a metro quadro, sia effettuato entro il 16 dicembre.
L’articolo 5 del D.L. 102/2013 innova la Tares, aggiungendo ai criteri attuali (DPR 158 del 1999) una sintesi dei criteri Tarsu già contenuti nel D.lgs. 507 del 1993.
I Comuni possono rimodulare i propri regolamenti sulla base delle novità introdotte dal D.L. 102/2013.
Viene, infatti, previsto che la tariffa 2013 potrà essere commisurata alla quantità e qualità media ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Nel rimodulare i regolamenti possono anche essere previste rate con scadenza nel 2014, ma con il versamento della maggiorazione standard nel 2013.
Deve, quindi, essere assicurato all’erario, entro l’anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all’art. 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011.
Il comma 4 dell’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013 prevede espressamente che i Comuni debbano predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l’ultima rata dell’anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.
Una tale configurazione dei modelli di pagamento in discorso consente alla struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate di attribuire direttamente ai soggetti destinatari le somme loro spettanti.
Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall’art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall’art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.
Al riguardo, deve essere evidenziato che i suddetti adempimenti sono necessari sia per assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell’esercizio 2013 sia per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’entità delle misure compensative per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
L’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013.
Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della Tares, fermo restando, come già detto, l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013.
Quando venne approvata la L. 212/2000 furono in molti a salutare lo “Statuto del contribuente” come un provvedimento di grande civiltà giuridica. Alcuni commentatori si spinsero a collocare lo “Statuto”, nella gerarchia delle fonti, tra la norma costituzionale e la legge ordinaria.
A distanza di tredici anni, lo “Statuto del contribuente” è diventato una generica raccolta di principi, puntualmente disattesa, e fatta disattendere, da leggi ordinarie successive.
E così sta succedendo pure per la Tares. L’art. 3, comma 2, della L. 212/2000 prevede (ma sarebbe meglio usare il condizionale) che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. E’ chiaro, però, che questa previsione in materia di Tares non sarà rispettata.
L’abrogazione del comma 19, dell’art. 14, del D.L. n. 201/2011, operata dal comma 2 dell’art. 5 del D.L. n. 102/2013, ha determinato, poi, dei dubbi interpretativi sulle riduzioni ed esenzioni d’imposta.
Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, mentre l’abrogato comma 19 dell’art. 14 sanciva che i Comuni dovessero iscrivere in bilancio, come autorizzazioni di spesa, le agevolazioni concesse con propria norma regolamentare ed assicurare la relativa copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Secondo alcuni commentatori, l’abrogazione del comma 19 comporta l’impossibilità per il Comune di prevedere la copertura finanziaria, con fondi del proprio bilancio, delle deliberate riduzioni tariffarie ed esenzioni.
Un’altra interpretazione, forse più convincente, ritiene che il d.l. n. 102/2013 abbia abrogato solamente l’obbligo di fare ricorso alle risorse del bilancio per concedere condizioni migliori ai propri cittadini-utenti.
Resterebbe, secondo tale lettura, la facoltà per ciascun Ente di scegliere tra accollare al bilancio comunale l’onere delle agevolazioni concesse oppure ripartirle tra tutti gli altri contribuenti (giacché, comunque, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio).
Tale possibilità di scelta sarebbe più rispettosa dell’autonomia degli Enti Locali, costituzionalmente riconosciuta.
Aderendo alla prima interpretazione, i Comuni che avessero già approvato il proprio piano finanziario, sarebbero costretti a modificarlo alla luce del comma 2 dell’art. 5 del D.L. n. 102/2013.
Qualora, invece, com’è auspicabile, il legislatore abbia voluto semplicemente abrogare l’obbligo della copertura con somme del bilancio comunale, gli Enti avrebbero la facoltà di fare salvo il lavoro già posto in essere (piano finanziario, tariffe, invio degli avvisi di pagamento).
Il contesto politico nel quale è maturata l’emanazione del D.L. n. 102/2013 è orientato a ridurre la pressione fiscale. L’interpretazione che sottrae ai Comuni la possibilità di coprire le agevolazioni con il proprio bilancio addosserebbe ai contribuenti un onere maggiore, aumentando quel carico tributario che si diceva di volere ridurre.
E’ opportuno, comunque, che sia emanata una circolare esplicativa su tale aspetto controverso della normativa, così com’è avvenuto per la possibilità di rinviare il pagamento di una rata della Tares al 2014.

Luciano Catania

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