Modello Unico 2013: test di congruità sui versamenti

Redazione 05/09/13
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E’ stato previsto un test sulla congruità dei versamenti di giugno nella compilazione del modello Unico; infatti a fine mese le società dovranno presentare la dichiarazione e dovranno assicurarsi che il calcolo delle imposte sia corretto, in conformità con gli ultimi chiarimenti ministeriali, e che quindi gli eventuali errori siano corretti per mezzo del ravvedimento. Una attenzione particolare va dedicata alla deducibilità delle perdite su crediti dopo la circolare 26 del 1° agosto scorso. Definitiva, intanto, la detassazione integrale di contributi e risarcimenti per le imprese terremotate.

Dunque con il mese di settembre comincia la redazione del modello Unico; oltre alla semplice compilazione dei quadri, è consigliabile ricontrollare i conteggi realizzati al momento del versamento del saldo. A causa della complessità delle norme sostanziali e dell’evoluzione continua, oltre che delle disposizioni, delle interpretazioni di amministrazione e giurisprudenza, l’esitenza di differenze tra il reddito dichiarato e quello che si era quantificato a giugno o luglio è sempre più frequente. Le nuove disposizioni nella sfera delle perdite su crediti, leasing, perdite sistematiche e beni in uso ai soci, quest’anno rappresentano senza dubbio gli elementi più rilevanti.

La norma relativa alle perdite su crediti (Dl 83/2012) era nota già alla data di versamento dell’Ires, ma la circolare dell’Agenzia è giunta solo il 1° agosto scorso e contiene istruzioni anche rilevanti sulla disciplina generale, di cui le imprese devono tenere conto nel predisporre Unico, per controllare la correttezza delle scelte adottate.

Nell’ambito del maxi sconto per i crediti, va principalmente sondata la possibilità di dedurre, senza aver bisogno di documentazioni specifiche, l’intero importo dei crediti inferiori a 2.500 euro ( 5 mila per i contribuenti con ricavi oltre i 100 milioni) che, al 31 dicembre  2012, erano scaduti da oltre sei mesi.

La circolare ha messo in luce sostanzialmente due aperture; la rilevanza per il confronto con la soglia dell’importo di ciascun creditore la possibilità di recuperare in Unico 2013 anche i crediti di anni passati  ancora non dedotti. Quindi è necessario non fare una verifica circoscritta al saldo del conto “cliente x” esistente al 31 dicembre, ma reperire tutte le fatture che, singolarmente, erano sotto soglia il cui termine di incasso è scaduto entro il 30 giugno 2012.

Nel caso siano state emesse fatture in forza di un unico rapporto contrattuale questa regola non vale; in questa circostanza, infatti, bisogna stimare il saldo cumulativo di tutte le fatture scadute oltre i 6 mesi. La deduzione richiede il transito  a conto economico, che si ha per realizzarlo anche in presenza di svalutazioni.

Per quanto concerne le cessioni deducibili, anche con riguardo alle regole già in vigore negli anni passati, vale la pena di leggere bene la circolare per capire possibili opportunità in termini di deducibilità. E’ importante l’affermazione, che contrasta quanto talvolta sostenuto in sede di verifica, che le cessioni di credito producono sempre perdite deducibili quando l’acquirente è una banca o una società finanziaria autorizzata, che non sia legata da rapporti di gruppo.

Se la società ha stipulato leasing successivi al 29 aprile 2012, la cui durata sia minore a quella minima fiscale, il modello Unico  deve necessariamente accogliere una variazione in aumento. Come spiegato dalla circolare 17/E del 29 maggio 2013, è necessario infatti determinare un piano fiscale che prevede deduzioni inferiori durante il contratto e ulteriori quote dopo la cessazione dello stesso. 

Redazione

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