Irpef Comunale: rimborsi ok anche se più vecchi di 10 anni fa

Redazione 08/08/13
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Il decreto del 26 aprile 2013, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 183 del 6 agosto 2013, ha stabilito i modi per effettuare i rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; dunque c’è stato il via libera ai rimborsi dell’addizionale comunale Irpef, anche se riguardano annualità più vecchie di dieci anni. Le restituzioni verranno fatte  senza mettere in atto l’eventuale prescrizione decennale, anche perché l’addizionale  è stata istituita nel 1998 e ci sono contribuenti che devono ancora ricevere il rimborso chiesto oltre dieci anni fa.

A cominciare dalle dichiarazioni presentate nel 1999, l’amministrazione finanziaria dovrebbe procedere, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dei rimborsi che spettano in virtù alle dichiarazioni fornite dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, articolo 36 – bis del Dpr 600/73. Per esempio, per i contribuenti  che nell‘Unico 2012 hanno richiesto il rimborso, l’amministrazione finanziaria dovrebbe procedere entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni di quest’anno, ossia entro il 1° maggio 2013.

Ad ogni modo questo vincolo di tempo, dal momento che ha carattere ordinatorio, non viene praticamente mai rispettato. Tuttavia soprattutto il decreto 26 aprile 2013 si è reso necessario perché, a decorrere dal 2007, il versamento dell’addizionale viene realizzato direttamente ai comuni di riferimento, mediante specifico codice tributo attribuito ad ogni comune.  Il rimborso chiesto in sede di dichiarazione  dei redditi dovrà essere realizzato dall’agenzia delle Entrate, considerato che gli esiti di liquidazione delle dichiarazioni, da cui si evince la natura dei rimborsi da realizzare a titolo di addizionale comunale all’Irpef, sono in suo possesso.

L’articolo 4 del decreto stabilisce che l’Agenzia fornisce, a frequenza semestrale, per via telematica ai comuni i dati riguardanti la liquidazione dei rimborsi la cui erogazione è prevista a cominciare dal semestre successivo. Le stesse Entrate dovranno anche inviare telematicamente ai comuni i dati riguardanti ai rimborsi erogati.

Il successivo articolo 5 impone gli adempimenti a carico dell’agenzia delle Entrate e dei comuni. Ordina che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ossia entro il 5 ottobre 2013, i comuni trasmettono alle Entrate le istanze già presentate ai propri uffici, indicando gli estremi del pagamento nei casi in cui questo sia stato realizzato e dandone comunicazione al contribuente. Entro lo stesso termine del 5 ottobre 2013 l’agenzia delle Entrate trasmette ai comuni i dati delle liquidazioni dei rimborsi in via di erogazione.

E’ inoltre stabilito che in caso di somme erroneamente rimborsate, sarà l’agenzia delle Entrate a procedere al recupero secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 43 del Dpr 602/1973. L’articolo 43 richiamato ordina che l’ufficio provveda attraverso iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

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