Imu, lo stop alla 1° rata: tutte le indicazioni per i beneficiari

Redazione 10/06/13
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Il Dl 54/2013 all’articolo 1 ha bloccato il pagamento della prima rata dell’Imu sulla casa principale, sui terreni e sui fabbricati rurali. La norma, tuttavia, presume che siano gli stessi proprietari ad identificare e riconoscere il perimetro sospensivo. Ciò che emerge, in primis, è l’ambito definitorio del concetto di ‘abitazione principale’ e correlate pertinenze, così come stabilita dalla disciplina tributaria comunale. Tale definizione accorpa quella di unità immobiliare, di possesso del contribuente, nella quale lo stesso risiede e vive. La mancata convergenza tra prima  e unica casa comporta, ad esempio, che l’unica unità immobiliare posseduta dal genitore, e accordata in comodato gratuito al figlio, non possa beneficiare delle facilitazioni. Per abitazione principale, inversamente, si considera l’immobile che rappresentava la dimora di famiglia, caduto in successione, nei cui confronti compete il diritto di abitazione del coniuge superstite. In tal caso il solo ed unico soggetto passivo è appunto  il coniuge superstite, nulla contando le quote di eventuale proprietà dei figli in qualità di eredi legittimi. Sul fronte, poi, delle assimilazioni, sono incluse nell’annunciata sospensione anche gli immobili che sono stati assimilati all’abitazione principale.

Trattasi delle unità non affittate, di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, o viceversa possedute da soggetti anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero. Sono gli stessi Comuni ad avere la facoltà di equiparare tali unità immobiliari all’abitazione principale, tramite disposizione consiliare. Tanto le assimilazioni deliberate nel 2012, non revocate, quanto le assimilazioni disposte nel 2013, entro il tempo previsto per il pagamento dell’acconto, risultano teoricamente entrambe efficaci. Ciò nonostante, rimane da tenere in considerazione l’eventualità che l’assimilazione adottata durante lo scorso anno abbia subito l’espressa circoscrizione a quella annualità. In questa circostanza il contribuente è chiamato a versare l’Imu dovuta in prima battuta (prima rata). Anche le situazioni incentrate sulle residenze disgiunte di coniugi non separati configurano casi da considerare con riguardo. Infatti, nel caso entrambe gli immobili di residenza dei coniugi abbiano locazione nella medesima città, esclusivamente uno dei due, dietro decisione dei diretti interessati, potrà beneficiare dell’agevolazione sospensiva.

Qualora, invece, si tratti di immobili collocati in diversi Comuni, formalmente, vige il raddoppio del beneficio. La sospensione della prima rata è di pertinenza anche delle unità immobiliari delle cooperative edilizie su proprietà indivisa, assegnati sia ai soci che a quelli degli Iaep. In merito, invece, alle pertinenze, le normative che disciplinano il versamento dell’Imu ammettono entro questa definizione soltanto un immobile per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7. In tal caso, i Comuni non hanno alcuna facoltà regolamentare. Sule pertinenze che sono accatastate congiuntamente all’abitazione principale ricade la priorità di essere qualificate come tali. In relazione, invece, alle categorie catastali già “occupate” dalle pertinenze unite all’abitazione non diventa dunque possibile estendere le agevolazioni ad altre unità immobiliari. Sono ammessi ai beneficiari, dalla circolare 3/DF/2012, anche i casi di doppia unità con eguale categoria catastale, per esempio come due box di categoria C/6, accatastate insieme alla casa principale. In tal caso le Finanze, in virtù delle rilevanti difficoltà di scorpamento delle due unità, hanno riconosciuto per entrambe la sospensione.

Laddove infine subentra il cambio dei requisiti immobiliari avvenuto entro il primo semestre del 2013, la circolare 2/DF/2013 indica che, ai fini del calcolo dell’acconto, quest’ultimo vada a considerare la situazione preesistente nell’anno passato. In realtà i chiarimenti forniti dal Mef non sono affatto precisi: si pensi ad esempio ad un’abitazione che abbia smesso di essere tale alla fine di aprile, in tal caso non si capisce se l’acconto debba essere adeguato solo a tre mesi di possesso, al posto dei sei mesi, tramite poi conguaglio in sede di saldo. Nella situazione inversa (in cui una seconda abitazione diventa la casa principale nei primi di aprile) sembra invece più opportuno ritenere che il calcolo dell’acconto debba riguardare soltanto i tre mesi. Questa ipotesi si assimila automaticamente a quella della perdita della soggettività passiva nei primi mesi dell’anno, presa tra l’altro ad esame dalla stessa circolare 2/DF/2013. La proroga dei versamenti sancita dal Dl 54/2013, in realtà, ha valenza esclusivamente momentanea. Per avere un quadro completo e risolutivo in materia, infatti, si deve attendere la riforma del sistema di imposizione immobiliare che dovrebbe entrare in vigore entro il mese di agosto. Qualora la riforma non dovesse venire attuata, sfortunatamente per i possidenti interessati, gli imposti dovuti dovranno essere versati entro il 26 settembre.

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