Convenzioni bancarie e servizi legali. Il Cnf apre un’istruttoria

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Pur senza conoscere nel dettaglio i termini delle convenzioni in parola, è possibile fare alcuni brevi considerazioni di sistema per sottolineare alcuni aspetti di indubbia criticità.

Se è infatti vero che l’art. 45 del codice deontologico forense prevede espressamente “la possibilità per l’avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto di cui all’art. 1261 cod. civ. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta”, e ciò ancor più dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012 che ha abrogato le tariffe introducendo i “parametri” (a solo uso e consumo dei giudici che quindi entrano a gamba tesa in un ambito in cui dovrebbero addentrarsi con maggiore rispetto) , è anche vero che quando la pattuizione dei compensi proviene da un contraente forte (come nel caso di specie, in cui la Banca si presenta come fornitore di lavoro, talora in quantità considerevole) si pone il problema di valutare la libertà del professionista e la congruità o meglio la proporzionalità dei compensi pattuiti.

Per non parlare della distorsione e della guerra tariffaria che potrebbe crearsi allorquando più prestatori di servizi legali (ed è quello che accade oggi con le banche) devono entrare in concorrenza tra loro, a discapito della qualità del servizio medesimo.

Non solo: potrebbe mai il legale “convenzionato” esercitare il diritto previsto dall’art. 39 codice deontologico di astensione dalle udienze senza incorrere in una violazione contrattuale?

E se l’avvocato in questione, magari titolare di un grosso studio, o socio di esso, rivestisse qualche importante carica sociale all’interno dell’istituto di credito o fosse un grosso azionista, non si ravviserebbero gli estremi dell’art. 37 codice deontologico (conflitto d’interessi) e dell’art. 35 (rapporto di fiducia)? E cosa potrebbe accadere se ancora, alla luce della legislazione vigente, una banca partecipasse in qualità di socio di mero capitale ad una società di avvocati?

Più nel concreto, se può essere ipotizzabile una pattuizione del compenso per singola pratica, come può essere validamente considerata una quantificazione su basi temporali (come fanno certe aziende che pattuiscono un forfait per l’attività extragiudiziale e giudiziale nell’anno solare)? Soprattutto in un paese come l’Italia che nel corso del solo anno 2012 ha subito condanne dalla Corte Europea di Strasburgo per 120 milioni di euro, la somma più elevata tra i 27 paesi dell’UE e la più alta mai pagata fino ad oggi.

Bene fa quindi il CNF ad approfondire l’argomento, pur se ad avviso dello scrivente l’indagine dovrebbe allargarsi a tutte le convenzioni proposte anche da altri “clienti forti” (assicurazioni, sindacati, associazioni di categoria ecc.) perché se di profili deontologici e di concorrenza si parla allora essi non ammettono deroghe.

Stefano Sartore

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