Fisco: l’anagrafe dei conti correnti è ufficialmente pronta

Redazione 15/03/13
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Ci siamo, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che integra l’archivio dei rapporti finanziari è pronto. Dunque prende forma così il nuovo sistema di controllo potenziato su saldi e movimenti dei conti correnti e delle altre tipologie di strumenti finanziari dopo i rilievi dopo le indagini fatte dal Garante della Privacy, con i provvedimenti del 17 aprile 2012, del 15 novembre 2012 e del 31 gennaio 2013.

Le informazioni riguardanti i diversi tipi di rapporti attivi nel 2011 dovranno essere comunicati entro il 31 ottobre 2013 e non più entro il mese di aprile. Lo scorso 7 marzo, infatti, c’è stato un summit delle principali associazioni di categoria delle banche e degli altri operatori finanziari con l’Agenzia delle Entrate, nel quale è stato deciso il nuovo calendario per l’invio delle comunicazioni annuali; quelle concernenti il 2012, perciò, dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2014, mentre a regime i dati degli anni successivi dovranno essere trasmessi entro il 20 aprile ( per i dati riguardanti al 2013 la scadenza è il 20 aprile 2014).

Attilio Befera, direttore dell’Agenzia, con il suo provvedimento mette in atto le disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 3, del Dl 201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11 (sul contenuto e sull’uso in chiave anti-evasione dell’archivio). Nella fattispecie, gli intermediari finanziari elencati all’articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605 (già costretti alla comunicazione all’anagrafe tributaria stabilita dal provvedimento del 19 gennaio 2007), – fra cui banche, Poste italiane, intermediari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio – dovranno comunicare i dati identificativi del rapporto, incluso il codice univoco, rivolto al soggetto persona fisica o non fisica  che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (qualora ci siano più soggetti), nonché i dati riguardanti il saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre.

Per i rapporti cominciati durante l’anno il saldo iniziale, naturalmente, dovrà considerare la data di apertura, mentre per quelli chiusi nel corso dell’anno il saldo dovrà essere contabilizzato al momento della data di chiusura. Dovranno anche essere mostrati i dati riguardanti gli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto calcolati su base annua. Confluiranno nel censimento, oltre ai conti correnti, fra l’altro, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari (legge 1966/39), le carte di credito/debito, le operazioni extra – conto, le cassette di sicurezza (relativamente al numero di accessi annuali), certificati di deposito e buoni fruttiferi e contratti derivati. Fondi pensione  e finanziamenti, invece, sono esclusi.

Per certificare la sicurezza delle trasmissioni informatiche è stato fissato che gli operatori finanziari trasmettano i dati usando, previa registrazione sul sito internet delle Entrate, la nuova infrastruttura Sid, mediante la nuova piattaforma di file transfer protocol (Ftp). Solo nella circostanza di trasmissione di file inferiori a 20 mb in formato compresso, è possibile l’impiego, sempre in  modalità automatizzata, del servizio di posta elettronica certificata.

Sempre in chiave sicurezza e tutela della riservatezza viene poi deciso che i dati siano conservati entro i termini di decadenza dell’accertamento e quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d’imposta, dopo di che saranno automaticamente eliminati.

In attesa della pubblicazione del provvedimento e delle relative specifiche tecniche è stata convocata nel frattempo una riunione per mercoledì prossimo, 20 marzo, con gli operatori (sede Abi di Roma) per approfondire le problematiche di natura interpretativa e quelle informatiche ancora esistenti.

Redazione

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