Cyberbullismo ed assoluzione di Google nel caso Vividown. Le sentenza

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«Non può essere ravvisata la possibilità effettiva e concreta di esercitare un pieno ed efficace controllo sulla massa dei video caricati da terzi, visto l’enorme afflusso di dati». La sentenza segue il punto di vista della maggior parte della dottrina che si era espressa in tema, quando l’accusa contestò al gruppo il mancato controllo preventivo sui video pubblicati su quel che ai tempi era Google Video

Secondo i giudici d’appello è corretta l’individuazione degli imputati come coloro ai quali attribuire le presunte condotte illecite, in quanto:

• Drummond e De Los Reyes erano legali rappresentanti di Google Italy e Drummond era “Vicepresidente e Legale Rappresentante di Google Inc., nonché Vicepresidente di Google International”;

• Arvind era responsabile del progetto Google Italy.

Per quanto riguarda la posizione di Fleischer, invece, non viene data alcuna argomentazione.

Inoltre, è applicabile la disciplina della privacy Italiana a Google Italy in quanto la società italiana può rientrare nella nozione di strumento anche non elettronico, così come previsto dall’art. 5 comma 2 della Legge Privacy.

In primo grado per Google arrivarono tre condanne: David Carl Drummond, ex presidente del cda e legale di Google Italy; George De Los Reyes, ex membro del cda di Google Italy; Peter Fleischer, responsabile policy Google sulla privacy per l’Europa. .

La sentenza ad oggi conferma che la competenza territoriale – e quindi la possibilità di decidere nel merito della causa – è del Tribunale di Milano, in quanto la Società Google Italy ha sede a Milano e la condotta contestata riguarda tale società.

Allo stesso modo la giurisdizione – cioè l’astratta possibilità di giudicare un fatto di reato – è quella Italiana perché, indipendentemente dalla localizzazione dei server, gli effetti pregiudizievoli del reato sono accaduti in Italia.

Più in particolare si afferma che la categoria dell’Hoster Attivo non è contemplata da alcuna norma di legge italiana o comunitaria, ma è assolutamente vero che l’attività svolta da Google è diversa da quella prevista dal legislatore comunitario nell’oramai lontano anno 2000. Infatti, le possibilità di filtraggio, rimozione, selezione e raccolta materiale, indicizzazione a fini pubblicitari, dimostrano ampiamente che Google Video è un Hoster attivo. Detto ciò, la responsabilità prevista dal capo di imputazione A) va esclusa anche per il prestatore di servizi che fornisca un servizio di hosting attivo, in quanto anche per tale soggetto va esclusa ipso facto la possibilità di procedere ad una efficace verifica preventiva di tutto il materiale immesso dagli utenti.

Ancora, nell’evidenziare che il titolare del trattamento è solo l’uploader, la Corte sottolinea che la valutazione di un’immagine in grado di qualificare o meno un dato sensibile implica un giudizio semantico che non può essere certamente legato ad un procedimento informatico. Se a ciò si unisce la circostanza che la direttiva sul commercio elettronico (Direttiva n. 70/2003) – da leggere unitamente alla disciplina sulla privacy – chiarisce che non vi è alcun obbligo di controllo preventivo, diventa evidente che la valutazione del contenuto trasmesso in rete compete al titolare e che il titolare non può essere certamente Google Italy.

Il colpo di grazie all’impianto accusatorio viene fornito sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, la sentenza chiarisce che non è rinvenibile il dolo specifico richiesto dalla norma, in quanto manca qualsiasi riscontro di un vantaggio direttamente conseguito grazie alla condotta tenuta e nell’ambito di un servizio gratuito.

Qui il testo della sentenza

Mariangela Claudia Calciano

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