Compensi avvocati, nuovi istituti e scaglioni: il testo del parere

Redazione 30/01/13
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Dopo lo schema correttivo al decreto compensi, entra a gamba tesa anche il Consiglio di Stato: con il parere 161, palazzo Spada ha mosso alcuni appunti di primissimo piano al provvedimento che rivede le istanze di riscossione crediti per i professionisti.

Sono diversi i capitoli finiti sotto il bisturi del Consiglio di Stato, che investono differenti casistiche di attività per i legali, dall’attività stragiudiziale alla tutela d’ufficio per i minorenni.

Tra i suggerimenti più significativi avanzati da palazzo Spada, si trova la previsione del rimborso per le spese generali in parcella, escluse in un primo momento e ora reintrodotte in seguito allo schema di decreto correttivo.

In primo luogo, a proposito di spese forfettarie, notiamo come vada calcolato un importo per gli esborsi forfait a cagione di studio, per un intervallo incluso tra il 10 e 20%, mentre, in precedenza, la quota ammontava a non oltre il 12,5% del rimborso spese pattuito.

Quindi, passando alla parte più prettamente tributaria, viene posto il rilievo sulla creazione di due nuove tranche, la prima da un euro al di sopra di 1milione e 500mila, fino a 5 milioni, la seguente per gli importi superiori. Viene, oltretutto, proposto l’aumento dei parametri vigenti per le cause di ingiunzione e precetto, per un valore compreso tra 30 e 50%.

Arriviamo, quindi, all’attività cosiddetta “stragiudiziale”: anche qui, il compenso riconosciuto andrà stimato in una cifra simbolica all’interno della fascia da 5 a 20% del valore complessivo della prestazione.

Presente, nelle novità introdotte dal decreto e dal parere del Cds, anche il contestato ricorso alla mediazione: si introduce, ora, anche l’incremento di un terzo per il compenso previsto al legale che tuteli un assistito in un tavolo di conciliazione. Sempre in merito alla tipologia di soggetti presi in carico, vengono apportate modifiche anche al principio che regola le retribuzioni in caso di difesa contemporanea di una pluralità di persone nella medesima controversia: a questo proposito, il raddoppio della cifra inizialmente previsto, viene accresciuto fino al triplo.

Nasce ex novo anche una nuova previsione giurisdizionale, che è quella cosiddetta della “soccombenza qualificata”, ovverosia la crescita del compenso a carico della parte sconfitta nell’evenienza che i legali vincenti abbiano motivato in maniera fondata le ragioni del cliente.

Sparisce, invece, il taglio alla metà delle spese da corrispondere al professionista che si occupi della tutela di cittadini coinvolti in vertenze di stampo penale, per i quali sia stato riconosciuto il patrocinio statale.

Infine, sempre in materia penale, ecco spuntare la fase investigativa, per la quale gli avvocati possono richiedere un corrispettivo specifico a norma di legge. Sul fronte civile, invece, emerge il capitolo “studio” per quanto concerne lo step esecutivo, tanto per valori mobiliari che immobiliari. La quota deve essere compresa nella soglia tra il 35 e il 50%, così come specificato nel caso di procedimento.

Da ultimo, viene cancellata la disposizione che prevedeva la possibilità di dimezzare il compenso spettante al legale che si trovi assegnato d’ufficio alla tutela di un minorenne.

Vai al testo integrale del parere 161 del consiglio di Stato sui compensi avvocati

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