Tribunale Milano, se l’impresa è in crisi non c’è il reato di evasione fiscale

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E’ il principio affermato da due recenti decisioni del Tribunale di Milano, che hanno escluso la sussistenza del reato di evasione fiscale in capo a due imprenditori i quali, non avendo ricevuto i pagamenti per le prestazioni fornite a delle amministrazioni pubbliche (diverse da quella finanziaria), non avevano pagato le tasse dovute per salvare la vita delle proprie attività.

I giudici milanesi, con due provvedimenti non tanto clementi ma oggettivamente logici nell’applicazione della legge, hanno escluso la responsabilità penale dei titolari delle imprese perché hanno riconosciuto che la crisi dell’impresa derivante, come nei casi in esame, dai mancati pagamenti dei debitori ben può costituire un caso di forza maggiore, che determina il venir meno dell’esigibilità della condotta dovuta (art. 45 c.p.).  In particolare, una delle due decisioni (Sezione GIP, n. 2236/12 depositata l’1.10.2012) ha precisato che l’inadempimento dell’obbligazione tributaria era “dipeso essenzialmente dalla mancata disponibilità di denaro derivante dall’inadempimento di amministrazioni diverse da quella finanziaria. Quest’ultimo fatto, integrando la forza maggiore di cui all’art. 45 c.p., vale, in mancanza di prova contraria, ad escludere il dolo richiesto dalla norma incriminatrice. In assenza di altro riscontro al più si può ritenere che il S. con colpa cosciente, trovandosi nella pratica impossibilità di adempiere tempestivamente l’obbligazione tributaria, abbia confidato di non ledere l’interesse finanziario dell’amministrazione, a fronte della lesione ben maggiore e profonda delle pretese creditorie della cooperativa”. Il Tribunale milanese non è il primo ad escludere il reato di evasione fiscale in presenza di condizioni oggettive, e gravi, di crisi aziendale, dovute a fatti indipendenti dalla volontà e capacità imprenditoriale del titolare, in quanto determinate da fattori esterni come i mancati pagamenti dei debitori. In passato, ad esempio, un giudice di Firenze aveva assolto per lo stesso motivo un imprenditore aretino a cui non erano stati pagato 800 mila euro di crediti da parte del suo cliente più importante, anche quest’ultimo in crisi finanziaria. In quel caso l’Iva non versata risaliva al 2007, che Equitalia aveva raddoppiato da 150mila a 300mila euro, e che aveva portato la Procura fiorentina a emettere un decreto penale di condanna per 7.500 euro. In un altro caso, invece, un’imprenditrice di Padova aveva dovuto scegliere se pagare i propri dipendenti o il fisco, perché non le era rimasto il denaro sufficiente per entrambi gli adempimenti. Aveva così deciso di evadere il fisco per 70 mila euro ed era stata quindi denunciata dall’Agenzia delle Entrate. Alla fine però è stata assolta dal giudice monocratico di Padova, che aveva richiamato la giurisprudenza (soprattutto di merito) che giustifica il mancato pagamento delle imposte con cause di forza maggiore. E’ da rilevare, tuttavia, che in questi casi, sebbene sia stata esclusa la responsabilità penale per il reato di evasione fiscale, gli imputati prosciolti dovranno comunque versare le tasse dovute nei relativi procedimenti tributari.  Infine, occorre notare come, anche in ambito strettamente tributario, in presenza di difficoltà economica oggettiva del contribuente (dimostrata dal mancato incasso di crediti da parte di enti pubblici ovvero dalla crisi aziendale) è possibile annullate le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate in applicazione dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 472/1997, secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per «causa di forza maggiore». E’ quanto avvenuto, ad esempio, per opera dei giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 352/1/10 dep. 23/07/2010), i quali hanno rilevato come la difficoltà economica oggettiva di un’impresa può determinare “una anormalità nella formazione della volontà del soggetto, dovuta a questa causa particolare che esclude la responsabilità del soggetto stesso, in aderenza a ciò che si verifica nel campo penale e civile. La forza maggiore è una forza esterna, che determina la persona o la società, in modo inevitabile, a compiere un atto non voluto.
 In definitiva, per quanto concerne la “forza maggiore”, … essa può ricorrere in caso di fatti imprevedibili ed inevitabili da parte di terzi soggetti, che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali”. Data la situazione attuale dell’economia italiana, si tratta di importanti affermazioni di principio che ci si augura non rimangano isolate.

 

Matteo de Paolis

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