Mediazione nella Pa, sì alla scuola. Fuori avvocati del libero foro

Redazione 18/10/12
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Mediazione nella pubblica amministrazione, una circolare ministeriale apre la strada alla sentenza della Corte costituzionale, ormai in dirittura d’arrivo.

Il documento porta la firma del ministro per la Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi e introduce il principio secondo cui non esistono riscontri, nel diritto, su un’eventuale estromissione degli enti pubblici dalle procedure di mediazione.

Ragion per cui, il governo, con in testa il ministro Patroni Griffi, ha pensato di fornire le indicazioni necessarie a un congruo ricorso all’ufficio della mediazione da parte degli uffici pubblici.

Innanzitutto, specifica la circolare, inclusi nel procedimento saranno tutti gli enti, ivi incluse scuole di ogni ordine e grado, così come previsto dal decreto 165/2001.

Vengono quindi ammesse alla mediazione tutte le istituzioni governative, dal livello centrale agli enti locali, amministrativi e periferici, come ad esempio le Comunità montane e gli enti universitari.

Esclusi, invece, dalla possibilità di avvalersi della facoltà di mediazione l’Avvocatura dello Stato, che peraltro si era anche espressa sul tema con un’apposita circolare, e gli avvocati del libero foro.

Potranno invece attivarsi per la mediazione i dirigenti o funzionari responsabili, in base al preciso mandato conferito dall’ente in cui svolgono il loro incarico. A indicare le personalità più adatte per la delega, saranno ragioni di comprovata esperienza e competenza in materia.

Riguardo alle tematiche soggette a regime di  mediazione, va specificato che,a  rigor di circolare, vanno considerate tutte quelle eventuali responsabilità dell’ente che non riguardino decisioni di natura autoritativa, con eccezione delle materie fiscali, doganali o che riconducano a eventuali mancanze da parte dello Stato nell’esercizio dei pubblici poteri.

Va specificato che quella del ricorso alla mediazione è per la pubblica amministrazione una facoltà ulteriore e non obbligatoria, dalla quale essa può recedere in ogni circostanza previa comunicazione all’organismo deputato a svolgere il tentativo di riconciliazione.

Nel caso in cui l’amministrazione rinunci a partecipare a un processo di conciliazione, si potrà ricorrere all’Avvocatura dello Stato, poggiando sulla valutazione che il dirigente delegato a rappresentare l’ente in sede di mediazione abbia completato una perizia di esito positivo sulla questione, ipotizzando una conclusione favorevole della disputa.

Una volta ricevuto il parere dell’Avvocatura, l’amministrazione, e  dunque il dirigente ritenuto più adatto alla sua rappresentanza in sede di mediazione, dovrà poi formalizzare una decisione definitiva se procedere o meno al procedimento di conciliazione.

Leggi la circolare del governo sulla mediazione

 

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