Compensi professioni regolamentate: la bozza del regolamento

Redazione 25/06/12
Scarica PDF Stampa
E’ in dirittura d’arrivo il nuovo regolamento che detta le linee guida per i corrispettivi dovuti ai professionisti per la loro attività in sostituzione delle tariffe minime ormai abrogate dal DL 1/2012 sulle liberalizzazioni.

Il ministero di Giustizia ha infatti inoltrato al Consiglio di Stato uno schema di decreto composto da 42 articoli che prevede alcune disposizioni generali e quattro capi specifici per avvocati, commercialisti, notai e professioni tecniche.

I criteri guida contenuti nel regolamento saranno volti soprattutto alla «liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi» delle attività professionali. La norma, prevista dall’articolo 9 del Dl 1/2012, servirà inoltre anche ai responsabili unici del procedimento (Rup) per determinare l’importo a base d’asta nelle gare che hanno a oggetto prestazioni professionali tecniche come progettazione, direzione lavori, verifiche, collaudi, come già precisato in recente determinazione dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Sul punto, è intervenuto di recente anche l’articolo 5 del decreto legge sviluppo, approvato dal Governo qualche giorno fa e di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che impone espressamente al Rup di determinare la base d’asta facendo ricorso ai parametri fissati dal regolamento in questione.

Rileva inoltre come l’articolo 36 del regolamento in oggetto, lasci un consistente margine di discrezionalità nella determinazione dei compensi, consentendo una variazione del 60% verso l’alto o verso il basso per l’attività svolta da architetti, ingegneri, geometri e per le altre professioni tecniche rispetto al valore scaturito dall’applicazione della formula generale. Viene inoltre probabilmente scongiurato il rischio di un vuoto normativo in materia: la legge di conversione del Decreto liberalizzazioni aveva infatti disposto che per 120 giorni dalla pubblicazione della legge stessa (24 marzo 2012) si sarebbero continuate ad applicare le vecchie tariffe minime; pertanto la data ultima per l’approvazione definitiva del regolamento dovrebbe assestarsi al 22 luglio, un lasso di tempo sufficientemente ragionevole per chiudere il provvedimento.

All’articolo 1 del regolamento sono indicati i limiti che valgono per tutte le professioni. Si afferma infatti che il giudice dovrà attenersi ai criteri definiti nel regolamento per liquidare i corrispettivi dovuti, ma avrà una discrezionalità data dal sesto comma della medesima disposizione, laddove si sancisce che «in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, per la liquidazione del compenso nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa».

Questi criteri valgono inoltre “in difetto di accordo” tra le parti che possono sempre raggiungere un’intesa senza tener conto dei criteri regolamentari.

Sulla questione specifica della determinazione dei compensi, all’articolo 1, comma 2, del regolamento si legge che «nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario». Vengono escluse dal calcolo dei compensi anche «gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo» e «i costi degli ausiliari incaricati», che restano accollate al professionista.

Numerose le perplessità suscitate negli addetti ai lavori da quest’ultima previsione, dal momento che fino a oggi le spese sostenute dal professionista nello svolgimento dell’attività venivano riconosciute nella formula per la definizione della tariffa minima. Adesso l’articolo 34 del regolamento esclude espressamente che queste spese possano rientrare nei parametri per la definizione del compenso, rientrando in quest’ultimo solo il costo economico dell’opera (parametro P) e la complessità della prestazione (parametro G). Le spese pertanto sostenute da ingegneri, architetti, geometri, periti agrari e industriali, geologi, agronomi, biologi e chimici non hanno valore ai fini della determinazione del corrispettivo.

Norma più favorevole invece per gli avvocati: per l’attività stragiudiziale e per i procedimenti arbitrali di questi ultimi, infatti, “si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse”. Nei casi di giudizi penali per gli avvocati si dovrà tener conto anche dei vantaggi civili e non patrimoniali conseguiti dal cliente. Il tempo impiegato sarà inoltre anche considerato ai fini della determinazione del compenso dei commercialisti.

 Qui lo schema del decreto del Ministero della Giustizia

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento